| (Procedimento e sanzioni disciplinari).
1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti
all'albo di cui all'articolo 2 è promossa dal presidente del
consiglio del collegio circoscrizionale.
2. All'interessato deve essere immediatamente comunicato
per iscritto l'inizio dell'azione disciplinare. Lo stesso deve
essere sentito dal presidente e dal consiglio del collegio
circoscrizionale e può farsi assistere da un difensore di
fiducia.
3. Il procedimento disciplinare è sospeso nell'ipotesi di
contemporanea pendenza di un procedimento penale per fatti
anche in parte coincidenti. Il procedimento disciplinare non
viene sospeso a seguito del provvedimento di revoca
dell'amministratore di cui all'articolo 1129 del codice
civile.
4. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal consiglio del
collegio circoscrizionale al cui albo è iscritto
l'amministratore; la loro determinazione non può essere
delegata ai singoli membri del consiglio medesimo.
5. Contro le decisioni del consiglio del collegio
circoscrizionale in materia disciplinare è sempre ammesso
ricorso, anche per ragioni di merito, al consiglio direttivo
nazionale. Il ricorso è proposto, e pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione
all'interessato. Per il procedimento dinanzi al consiglio
direttivo nazionale si osservano le disposizioni di cui al
comma 2.
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6. Le decisioni del consiglio direttivo nazionale sono
appellabili dinanzi alla Corte di cassazione.
7. Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'ammonizione scritta;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale da
un minimo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi;
d) la radiazione dall'albo.
8. L'ammonizione scritta è comminata nell'ipotesi di
mancanze lievi, di negligenza nel proprio operato e di non
gravi inesattezze nella contabilità condominiale.
9. La censura è comminata nell'ipotesi di mancanze non
lievi, di colpevole inazione, di gravi inesattezze nella
contabilità condominiale, di mancato rendiconto e di cumulo di
tre ammonizioni. Essa dà titolo alla non rinnovabilità della
nomina, allo scadere del mandato annuale, presso i condomini
nei cui confronti sono state commesse le infrazioni.
10. La sospensione è comminata, oltre che nei casi di
sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice
penale, nel caso di interdizione dai pubblici uffici per una
durata non superiore a tre anni.
11. La radiazione dall'albo è comminata:
a) nel caso in cui l'iscritto sia stato condannato
con sentenza irrevocabile per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia,
contro l'economia pubblica, contro il patrimonio e per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e
nel massimo a cinque anni;
b) nel caso in cui l'iscritto sia stato condannato
con sentenza irrevocabile all'interdizione dai pubblici
uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni.
12. La condanna con sentenza irrevocabile per reati non
indicati dalla lettera a) del comma 11 può dar luogo
all'applicazione
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di una delle sanzioni di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 7.
13. A seguito dell'irrogazione della sanzione della
radiazione, la reiscrizione all'albo può essere richiesta dopo
che siano trascorsi almeno cinque anni dal momento in cui la
radiazione stessa è divenuta definitiva. Sulla domanda di
reiscrizione decide il consiglio del collegio
circoscrizionale, sentito l'interessato. Avverso il
provvedimento di rigetto della domanda di reiscrizione,
l'interessato può presentare ricorso al consiglio direttivo
nazionale, nel termine di quindici giorni dalla data della
comunicazione del suddetto provvedimento.
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