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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7475
DDL0630-0015
Progetto di legge Camera n. 630 - testo presentato - (DDL12-630)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C630. TESTIPDL
...C630.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC630 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Procedimento e sanzioni disciplinari).
    1.  L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti
  all'albo di cui all'articolo 2 è promossa dal presidente del
  consiglio del collegio circoscrizionale.
    2.  All'interessato deve essere immediatamente comunicato
  per iscritto l'inizio dell'azione disciplinare.  Lo stesso deve
  essere sentito dal presidente e dal consiglio del collegio
  circoscrizionale e può farsi assistere da un difensore di
  fiducia.
    3.  Il procedimento disciplinare è sospeso nell'ipotesi di
  contemporanea pendenza di un procedimento penale per fatti
  anche in parte coincidenti.  Il procedimento disciplinare non
  viene sospeso a seguito del provvedimento di revoca
  dell'amministratore di cui all'articolo 1129 del codice
  civile.
    4.  Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal consiglio del
  collegio circoscrizionale al cui albo è iscritto
  l'amministratore; la loro determinazione non può essere
  delegata ai singoli membri del consiglio medesimo.
    5.  Contro le decisioni del consiglio del collegio
  circoscrizionale in materia disciplinare è sempre ammesso
  ricorso, anche per ragioni di merito, al consiglio direttivo
  nazionale.  Il ricorso è proposto, e pena di decadenza, entro
  trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione
  all'interessato.  Per il procedimento dinanzi al consiglio
  direttivo nazionale si osservano le disposizioni di cui al
  comma 2.
 
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    6.  Le decisioni del consiglio direttivo nazionale sono
  appellabili dinanzi alla Corte di cassazione.
    7.  Le sanzioni disciplinari sono:
        a)  l'ammonizione scritta;
        b)  la censura;
        c)  la sospensione dall'esercizio professionale da
  un minimo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi;
        d)  la radiazione dall'albo.
    8.  L'ammonizione scritta è comminata nell'ipotesi di
  mancanze lievi, di negligenza nel proprio operato e di non
  gravi inesattezze nella contabilità condominiale.
    9.  La censura è comminata nell'ipotesi di mancanze non
  lievi, di colpevole inazione, di gravi inesattezze nella
  contabilità condominiale, di mancato rendiconto e di cumulo di
  tre ammonizioni.  Essa dà titolo alla non rinnovabilità della
  nomina, allo scadere del mandato annuale, presso i condomini
  nei cui confronti sono state commesse le infrazioni.
    10.  La sospensione è comminata, oltre che nei casi di
  sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice
  penale, nel caso di interdizione dai pubblici uffici per una
  durata non superiore a tre anni.
    11.  La radiazione dall'albo è comminata:
        a)  nel caso in cui l'iscritto sia stato condannato
  con sentenza irrevocabile per un delitto contro la pubblica
  amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia,
  contro l'economia pubblica, contro il patrimonio e per ogni
  altro delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la
  pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e
  nel massimo a cinque anni;
        b)  nel caso in cui l'iscritto sia stato condannato
  con sentenza irrevocabile all'interdizione dai pubblici
  uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni.
    12.  La condanna con sentenza irrevocabile per reati non
  indicati dalla lettera  a)  del comma 11 può dar luogo
  all'applicazione
 
                              Pag. 14
 
  di una delle sanzioni di cui alle lettere  a),
  b)  e  c)  del comma 7.
    13.  A seguito dell'irrogazione della sanzione della
  radiazione, la reiscrizione all'albo può essere richiesta dopo
  che siano trascorsi almeno cinque anni dal momento in cui la
  radiazione stessa è divenuta definitiva.  Sulla domanda di
  reiscrizione decide il consiglio del collegio
  circoscrizionale, sentito l'interessato.  Avverso il
  provvedimento di rigetto della domanda di reiscrizione,
  l'interessato può presentare ricorso al consiglio direttivo
  nazionale, nel termine di quindici giorni dalla data della
  comunicazione del suddetto provvedimento.
 
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