| (Norme transitorie relative all'istituzione dei
collegi).
1. In ogni circoscrizione di tribunale è costituito un
consiglio direttivo provvisorio
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istituito dal Ministro di grazia e giustizia su proposta del
presidente di ciascun tribunale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. I presidenti dei consigli provvisori di cui al comma 1
provvedono agli adempimenti necessari per l'insediamento del
consiglio direttivo nazionale. I consigli provvisori dei
collegi provvedono ad iscrivere agli albi coloro che ne fanno
richiesta ai sensi dell'articolo 5. I suddetti collegi
provvisori durano in carica fino all'insediamento dei collegi
di cui all'articolo 1 e, comunque, non oltre due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. I componenti dei consigli provvisori di cui ai commi 1 e
2 sono nominati tra coloro che esercitano la professione di
amministratore immobiliare e siano iscritti agli albi
professionali, degli avvocati e procuratori, dei dottori
commercialisti, degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri, dei ragionieri, dei periti industriali.
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