| (Norme transitorie relative allo svolgimento delle
funzioni di amministratore
immobiliare).
1. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1
dell'articolo 4 si applica trascorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro di grazia e giustizia stabilisce,
con proprio decreto, la data della prima sessione dell'esame
di abilitazione di cui all'articolo 7, nonché quella della
sessione speciale di cui al comma 3 del presente articolo, che
deve avere luogo entro i sei mesi successivi.
3. E' indetta in ogni circoscrizione di tribunale una
sessione speciale dell'esame di abilitazione di cui
all'articolo 7, che prevede il superamento di un colloquio
orale. Due successive sessioni speciali possono aver luogo
entro sei mesi dalla data di conclusione della prima. Con il
medesimo decreto di cui al comma 2, il Ministro di grazia e
giustizia stabilisce le materie e
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i programmi oggetto del colloquio, nonché i criteri di nomina
dei componenti della commissione esaminatrice.
4. Alle sessioni speciali di cui al comma 3 sono ammessi
coloro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, risultino essere amministratori immobiliari in carica
da almeno trentasei mesi e che amministrino almeno dieci
condomini, ivi compresi coloro che al momento dell'entrata in
vigore della legge siano sprovvisti del requisito di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 5.
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