Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


748
DDL0052-0002
Progetto di legge Camera n. 52 - testo presentato - (DDL12-52)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C52. TESTIPDL
...C52.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC52 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La diffusione delle tecnologie
  dell'informazione e della comunicazione basate sulla
  microelettronica, grazie ad un complesso di caratteristiche
  favorevoli, quali ad esempio la miniaturizzazione, il basso
  costo, l'affidabilità e la flessibilità, ha ormai raggiunto e
  pervaso tutti i settori e tutte le attività produttive, con
  effetti di portata enorme sull'occupazione,
  sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità, sulla
  struttura dei consumi, sulla qualità della vita e anche sulla
  nascita di nuove attività produttive e di nuovi settori di
  ricerca.
    Il cambiamento è stato ed è tuttora così profondo da far
  parlare di rivoluzione informatica e di terza rivoluzione
  industriale.  Siamo infatti in presenza di una tipica
  "tecnologia superiore" che non soltanto aumenta quantità,
  velocità, affidabilità
  ed efficienza di un'attività come un qualsiasi progresso
  tecnico, ma che cambia profondamente i processi e i prodotti,
  il modo di lavorare ed il tipo di attività produttive.
    Uno degli effetti dell'introduzione e della diffusione di
  una tecnologia di tipo superiore è quello di sconvolgere la
  struttura e l'organizzazione della "rete di sostegno" della
  tecnologia preesistente, cioè il sistema delle strutture
  organizzative, amministrative e culturali utili a quella forma
  tecnologica per poter sviluppare le sue potenzialità
  produttive.
    La presente proposta di legge parte da queste premesse e
  dalla constatazione del fatto che, a fronte di cambiamenti
  così profondi negli strumenti e nel modo di lavorare, a fronte
  di uno sconvolgimento della rete di sostegno della tecnologia
 
                               Pag. 2
 
  preesistente, con la diffusione del trattamento
  dell'informazione per mezzo della microelettronica, non ci
  sono stati, per ora, sostanziali mutamenti a livello normativo
  nel campo della tutela della salute dei lavoratori
  coinvolti.
    Di fronte ad un cambiamento profondo del peso relativo dei
  diversi fattori di rischio ed a nuovi elementi di nocività,
  pur tenendo in debito conto i modelli già ampiamente
  sperimentati di difesa della salute e dell'integrità
  psico-fisica dei lavoratori, occorre adeguare le norme di
  tutela introducendo elementi di novità.  Occorre insomma
  ripensare ed adeguare anche la parte normativa della rete di
  sostegno.
    Le conseguenze sulla salute fisica e psichica dei
  lavoratori non possono essere trascurate e, in presenza di
  studi scientifici, alcuni dei quali realizzati anche in Italia
  e poi, secondo un malcostume gravissimo, considerati riservati
  e "di uso interno", che segnalano disturbi di vario genere
  riconducibili alle nuove modalità di lavoro, occorre
  introdurre nuovi elementi di tutela della salute fisica e
  psichica.
    Esiste oggi, ad esempio, uno stridente contrasto tra i
  rischi lavorativi emergenti nel campo dell'informatica e
  quelli protetti dall'assicurazione generale contro gli
  infortuni e le malattie professionali, che tutela fattori di
  nocività del primo e del secondo tipo (quelli presenti sia
  nell'ambiente di vita che in quello di lavoro ma che, in
  quest'ultimo, assumono prevalenza per durata di esposizione,
  per concentrazione o per intensità, e quelli esclusivi
  dell'ambiente di lavoro) mentre con le tecnologie
  microelettroniche di trattamento dell'informazione prevalgono
  fattori del terzo tipo (quelli che causano affaticamento
  fisico) e del quarto tipo (quelli responsabili di
  affaticamento non esclusivamente fisico).
    Per quanto riguarda l' hardware  utilizzato, a fronte
  di un modesto rilievo dei fattori di rischio legati all'uso di
  apparecchiature elettriche, esistono pareri non unanimi nella
  letteratura scientifica circa il rilievo dei fattori di
  rischio legati all'emissione di radiazioni ionizzanti e non
  ionizzanti, alla presenza di campi elettrostatici ed
  elettromagnetici di bassa e bassissima frequenza e
  all'emissione di radiazioni acustiche con frequenze dominanti
  nella fascia degli ultrasuoni.
    Anche accettando l'opinione secondo cui gli strumenti
  attuali non generano emissioni di intensità superiore agli
  standard  ritenuti privi di effetti di rilevanza
  sanitaria, il rischio, che appare assente in condizioni di
  funzionamento normale, esiste nei casi di anomalie di
  funzionamento.  In ogni caso, si tratta di non cadere
  nell'errore di negare rischi e nocività, con il supporto di
  indagini scientifiche che dimostrano l'assenza di effetti di
  rilevanza sanitaria prodotti dall' hardware.
    Infatti, sono ormai chiaramente identificati diversi
  fattori di nocività tipici del lavoro mediante tecnologie
  microelettroniche di trattamento dell'informazione e connessi
  alle condizioni ambientali (microclima, temperatura,
  illuminazione, rumore).  Si tratta di fattori di rischio che in
  molti casi possono essere drasticamente ridotti con
  particolari accorgimenti o con adeguati investimenti mirati
  all'adattamento dell'ambiente di lavoro.  E' tuttavia ormai
  chiara l'individuazione di particolari disturbi collegati al
  lavoro informatico.  Si tratta di vere e proprie patologie,
  come ad esempio disturbi della vista tipici di un lavoro ad
  alta richiesta visiva, disturbi dell'apparato locomotore
  dovuti alla posizione coatta (che resta tale anche nel caso di
  massima attenzione nei confronti dell'ergonomia del posto di
  lavoro) e alterazioni dello stato psicologico con
  manifestazioni di affaticamento, disagio, depressione,
  frustrazione, ansia,  stress,  che sono indicate con il
  termine di sindrome VODS  (VDT Operator's Distress).
    Si tratta di una sindrome alla cui origine non è estraneo
  l' hardware  (per esempio, in conseguenza di un rapporto
  tra video e il viso dell'operatore eccessivamente elevato, che
  influisce negativamente sul metabolismo), ma che si ricollega
  soprattutto al tipo di attività e, quindi, all'organizzazione
  del lavoro e al  software  utilizzato.
    Esiste poi il problema, assolutamente non trascurabile,
  delle donne in stato di gravidanza: a fronte di rassicuranti
  smentite,
 
                               Pag. 3
 
  una ricerca canadese, effettuata su un numero rilevante
  di donne incinte, ha riscontrato una percentuale doppia di
  aborti nei casi di esposizione ai videoterminali per più di 20
  ore alla settimana.  Ricerche analoghe condotte in altri paesi
  hanno dato analoghi allarmanti risultati.
    Sono quindi necessarie una valutazione ed una
  considerazione dell'impatto delle tecnologie microelettroniche
  di trattamento dell'informazione sulla salute che sappiano
  cogliere la permanenza dei fattori di nocività e dei rischi
  "tradizionali", ma anche i fattori di nocività ed i rischi
  emergenti, che determinano una profonda trasformazione
  qualitativa delle malattie professionali, ponendovi rimedio a
  livello normativo per quanto possibile.
    Schematizzando, esistono due tipologie di lavoro con uso di
  unità video:
      a)  le attività con significativa prevalenza
  dell' input  di dati dalla tastiera al sistema
  (data-entry),  che utilizzano il video in quanto "eco"
  del lavoro svolto alla tastiera.  Si tratta, evidentemente, di
  attività a bassa interazione con la macchina e in particolare
  con il video;
      b)  le attività con tendenziale equilibrio tra le
  operazioni di  input  attraverso la tastiera o il
  mouse  e quella di lettura dell' output  sull'unità
  video.  Si tratta di attività ad alta interazione tra operatore
  e macchina, in cui il video è sia unità di eco dell' input
  sia unità di  output;  questa attività è in fase di
  diffusione crescente.
    In questo secondo caso, l'interazione fra l'operatore e la
  macchina determina tempi elevati di osservazione del video per
  la lettura dell' output.  Inoltre, la diffusione di
  strumenti quali il  mouse  e il cosiddetto  touch
  screen  rende ancora più alto tale tempo.
    Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, le indagini,
  svolte anche da strutture sanitarie pubbliche italiane,
  indicano che, dal punto di vista dell'ansia, del disagio e
  della componente di depressione e di somatizzazione della
  tensione nervosa, i  test  registrano un comportamento
  ansioso più marcato per i lavoratori addetti in modo esclusivo
  o saltuario a sistemi che comportano l'uso di unità video non
  solo, come è ovvio, rispetto ai non addetti, ma anche rispetto
  alle videotastieriste addette al  data-entry.
    E' chiaro allora che il tempo di esposizione all'unità
  video conta meno del tempo di visione dello schermo, che
  diventa, a parità di altre condizioni, la variabile
  determinante: pur essendoci problemi ricollegabili
  all' hardware,  che diventano assolutamente non
  trascurabili in caso di malfunzionamenti, occorre dunque
  tenere conto soprattutto dei problemi legati
  all'organizzazione del lavoro e di quelli legati al
  software  utilizzato.
    La soluzione individuata, insieme alle visite
  specialistiche ed alla regolare manutenzione delle
  attrezzature, consiste nell'introduzione di pause capaci di
  spezzare la tensione, limitandone gli effetti negativi sulla
  salute dei lavoratori.
    Saranno tuttavia necessarie, evidentemente, nell'ambito
  della contrattazione tra le parti, modificazioni
  dell'organizzazione del lavoro tali da garantire il massimo di
  tutela della salute psico-fisica dei lavoratori, a partire da
  quanto la presente proposta di legge intende stabilire come
  livello minimo.  Ansia, disagio,  stress  non sono infatti
  che in parte minima ricollegabili all' hardware,  come è
  confermato da quanto detto circa il minor rilievo del tempo di
  esposizione rispetto al tempo di visione; l'organizzazione del
  lavoro in ambiente informatizzato gioca un ruolo rilevante.
    Infine, non va trascurato un aspetto che esula sia
  dall' hardware   che dall'organizzazione del lavoro in
  senso stretto e che, tuttavia, ha un ruolo non indifferente
  nel processo di formazione del disagio dell'operatore addetto
  ad unità video: si tratta della tipologia del
  software.
    Definito spesso come "orientato all'utente", "amichevole",
  il  software  può, in certi casi, creare disagio
  attraverso la presentazione di schermi eccessivamente
  complessi dal punto di vista grafico o cromatico, che rendono
  faticosa la lettura dei messaggi e l'interazione con
  l'elaboratore.  Anche per questo tipo di problema, insieme ad
  una più razionale progettazione
 
                               Pag. 4
 
  del  layout  del  software,  le pause possono fornire
  una risposta adeguata alla necessità di tutela degli
  operatori.
    Come è precisato all'articolo 1, la presente proposta di
  legge intende tutelare la salute dei lavoratori addetti ad
  unità video, dando di queste ultime una definizione ampia,
  tale da comprendere, oltre ai videoterminali, anche le unità
  utilizzate per la sorveglianza e quelle utilizzate per
  l'elaborazione delle immagini.
    L'articolo 2 detta norme generali circa l'organizzazione
  del lavoro in ambienti informatizzati, mentre l'articolo 3
  introduce, per i lavoratori addetti ad unità video in modo
  sistematico ed abituale, anche se non continuativo, la pausa
  retribuita con lo scopo di attenuare la tensione derivante
  dall'interazione con il video.
    Gli articoli 4 e 5 prevedono norme in materia di controlli
  sulle attrezzature, al fine di verificarne le condizioni di
  funzionamento in assenza di rischio per i lavoratori, con
  particolare riguardo alle emis-
  sioni di radiazioni, e in materia di controlli sulla
  integrità fisica dei lavoratori, con particolare riguardo alla
  vista e alla tutela delle donne in stato di gravidanza.
    L'articolo 6 affronta la questione della fissazione di
  standard  minimi che, a partire dal 1^ settembre 1993,
  dovranno essere soddisfatti dalle unità video prodotte o
  commecializzate in Italia.
    L'articolo 7 affronta la questione dell'informazione
  relativa alla tutela della salute degli addetti ad unità video
  prevedendo anche interventi informativi all'interno dei corsi
  di formazione professionale.
    L'articolo 8, infine, indica le sanzioni da applicare nei
  casi di inosservanza delle disposizioni previste.
    Onorevoli colleghi, l'evidente necessità di adeguare le
  norme di tutela della salute e dell'integrità fisica dei
  lavoratori addetti ad unità video rende urgente la discussione
  e l'approvazione della presente proposta di legge, su cui ci
  auguriamo si registri la più ampia convergenza.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-52 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0052 TOTPAG=0010 TOTDOC=0010 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0004 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=005200 00 FASCIDC=12DDL0052 SORTNAV=0005200 000 00000 ZZDDLC52 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati