| 1. I contributi dovuti sino alla data del 30 settembre 1994
e non ancora corrisposti dai datori di lavoro agricolo
operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
possono essere regolarizzati, su domanda da presentare entro
il 31 dicembre 1994, con il pagamento di una somma pari al 20
per cento del loro ammontare complessivo, al netto degli
interessi, delle sanzioni amministrative o civili e delle
altre somme aggiuntive eventualmente maturati alla data del 31
dicembre 1994.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere
l'autenticazione della sottoscrizione del richiedente e deve
essere corredata dalla certificazione del debito maturato
rilasciata dagli enti o istituti preposti per legge alla
riscossione.
3. L'importo determinato ai sensi del comma 1 può essere
versato in unica soluzione contestualmente alla presentazione
della domanda. Detto versamento estingue il debito
contributivo e gli eventuali oneri accessori.
4. Oltre a quanto previsto al comma 3, l'importo
determinato ai sensi del comma 1 può essere altresì versato in
otto rate trimestrali di uguale importo, la prima delle quali
deve essere versata contestualmente alla presentazione della
domanda, previo rilascio di fidejussione bancaria o
assicurativa e con l'addebito degli interessi per le rate
successive alla prima calcolati sulla base del tasso ufficiale
di sconto vigente alla data di presentazione della domanda
stessa.
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