| Onorevoli Colleghi! -- E' davanti agli occhi di tutti il
grave degrado del territorio, che da un lato costituisce un
vero e proprio scempio ambientale e dall'altro espone le
nostre comunità a vere e proprie catastrofi solo che si
verifichi un evento naturale od atmosterico appena eccedente
la normalità.
E' di palmare evidenza la necessità di una normativa
organica che, compendiando e superando quella vigente,
frammentaria ed insufficiente, porti ad una razionale gestione
del territorio finalizzata non solo alla salvaguardia
dell'ambiente, ma anche ad una sua maggiore fruibilità nel
quadro di uno sviluppo sostenibile.
E' in questo contesto che può, a parere dei proponenti,
essere affrontato anche il
problema del patrimonio urbanistico esistente e del recupero
di quello compatibile con l'auspicata nuova normativa di
riordino e riassetto del territorio sulla base di criteri
nuovi ed uguali per tutti nel pieno rispetto del principio
della certezza del diritto.
Introdurre ancora una volta norme per una "sanatoria"
edilizia senza affrontare organicamente la problematica della
gestione del territorio significherebbe, infatti, perorare
surrettizie forme premiali di una persistente illegalità,
oltre che aggravare in modo forse irreversibile l'evidenziato
degrado del territorio, senza per altro fornire ai cittadini
validi strumenti urbanistici alternativi ed innovativi
rispetto a quelli vigenti. Di fatto, quindi, si salverebbe
Pag. 2
forse un certo numero di costruzioni, ma non si
creerebbero degli agglomerati urbani e degli insediamenti
territoriali degni di tale nome, senza contare poi
l'aspettativa che sarebbe ingenerata negli "abusivi" in corso
d'opera per una successiva ennesima "sanatoria".
Ritengono pertanto i proponenti che, nelle more della
presentazione di una organica normativa di gestione del
territorio, nel quadro della quale prevedere anche una
completa attuazione del costituzionale diritto alla casa e la
restituzione ai cittadini dello jus aedificandi, sia
necessario sospendere per un congruo periodo le norme che
prevedono provvedimenti ablativi della proprietà in relazione
a costruzioni realizzate in assenza o difformità di
concessione edificatoria, anche per garantire l'uguaglianza di
trattamento per tutti gli interessati.
La prospettiva di una nuova ed organica normativa impone,
inoltre, una parziale
modifica degli accertamenti di conformità di cui
all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fine
di rendere praticabile il recupero del patrimonio edilizio
esistente senza fare ricorso a provvedimenti di natura
straordinaria e contingente.
Va infine abrogato l'ultimo comma dell'articolo 7 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto esso attribuisce alla
magistratura un anomalo potere rientrante tipicamente nella
competenza dell'autorità amministrativa. Tale disposizione,
oltre a non aver in alcun modo limitato il preoccupante
fenomeno dell'abusivismo edilizio, ha soltanto introdotto
nell'ordinamento inquietanti elementi di commistione tra i
poteri dello Stato ed ha scoraggiato il ricorso al rito del
"patteggiamento" di cui agli articoli 444 e seguenti del del
codice di procedura penale che avrebbe, invece, consentito un
alleggerimento del carico giudiziario delle preture.
| |