| 1. Fino al 31 dicembre 1996 è sospesa l'applicazione delle
seguenti disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47:
a) articolo 4, secondo comma;
b) articolo 7, terzo comma;
c) articolo 9, primo comma;
d) articolo 12, primo comma;
e) articolo 18, ottavo comma;
f) articolo 19.
2. La sospensione delle disposizioni di cui al comma 1 si
applica per tutte le costruzioni o le altre opere che
risultino essere state ultimate alla data del 30 aprile 1994
ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia od
autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di
regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia od
autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta
inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento
di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede
giudiziaria od amministrativa.
3. Ai fini di quanto disposto al comma 2, si intendono
ultimati gli edifici nei quali siano state eseguite le
strutture portanti ed ultimata la copertura, ovvero, quanto
alle opere interne agli edifici già esistenti ed a quelle non
destinate alla residenza, quando esse siano state completate
funzionalmente.
| |