| 1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio
1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7,
terzo comma, per i casi di opere eseguite in assenza di
concessione o in totale difformità o con variazioni
essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco
di cui al primo comma dell'articolo 9, nonché, nei casi di
parziale difformità, nel termine di cui al primo comma
dell'articolo 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza
di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 e comunque fino
alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o
l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in
assenza della concessione o autorizzazione è conforme agli
strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non
in contrasto con quelli adottati al momento della
presentazione della domanda".
| |