| 1. La presente legge tutela la salute dei lavoratori
dell'impiego pubblico e privato dai rischi psico-fisici
derivanti da attività lavorative che prevedono l'uso delle
unità video di cui al comma 2 per una delle seguenti
applicazioni:
a) inserimento o utilizzo di dati e di informazioni
all'interno di sistemi elettronici di elaborazione,
indipendentemente dalla loro configurazione a posto di lavoro
singolo o in rete;
b) osservazione all'interno di sistemi di verifica,
sorveglianza o controllo;
c) ripresa o trattamento di immagini elettroniche.
2. Ai fini della presente legge, si definisce unità video
qualsiasi schermo su cui la formazione dei simboli o delle
immagini, fisse o in movimento, è realizzata mediante tubo a
raggi catodici o tecnologia analoga.
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