| (Costituzione dei collegi circoscrizionali).
1. In ogni regione o gruppo di regioni è costituito un
collegio circoscrizionale che ha il compito di tenere l'albo
professionale di cui all'articolo 1 e svolgere le attività
stabilite all'articolo 14.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale
delle guide turistiche, di cui all'articolo 11, con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti gli ambiti
territoriali dei singoli collegi circoscrizionali, costituiti
ai sensi del comma 1.
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