| (Conseguimento del titolo professionale).
1. Il titolo professionale di guida turistica si ottiene
mediante il conseguimento di uno specifico diploma
universitario con valore abilitante, che può essere rilasciato
da università statali o istituti statali di livello
universitario.
2. Il titolo di cui al comma 1 si consegue al termine di un
corso di durata triennale e dopo aver superato i relativi
esami.
3. I corsi di cui al comma 2 sono tenuti presso le
istituzioni di cui al comma 1, di intesa e con il concorso
degli organismi nazionali e circoscrizionali di categoria, di
cui agli articoli 13 e 14, avvalendosi altresì dell'eventuale
collaborazione organizzativa di enti pubblici e privati.
Pag. 5
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio del Collegio
nazionale delle guide turistiche, stabilisce, con proprio
decreto, i programmi, le materie e le prove d'esame del corso
di diploma universitario di cui al presente articolo.
| |