| (Esercizio della professione per i titolari di diploma
rilasciato da un Stato membro della Comunità europea).
1. Le guide turistiche che siano in possesso del diploma di
cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10, per
l'esercizio della professione presso un qualsiasi Stato membro
della Comunità Europea, ai sensi della direttiva 89/48/CEE del
Consiglio, del 21 dicembre 1988, devono superare le prove
attitudinali relative alla formazione specifica dell'indirizzo
teorico-pratico di cui all'articolo 6, comma 2, relativamente
all'ambito territoriale ove intendano esercitare la
professione di guida turistica in Italia e chiedere
l'iscrizione al relativo albo professionale
circoscrizionale.
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