| (Indirizzi territoriali - Commissioni
d'esame).
1. Gli indirizzi territoriali del corso di cui all'articolo
6, comma 2, sono attivati alternativamente e di norma ogni tre
anni per l'ambito di esercizio relativo ad uno stesso albo o
sotto-albo professionale circoscrizionale, su richiesta del
Consiglio del Collegio nazionale delle guide turistiche di
intesa con il collegio circoscrizionale interessato, ove vi
sia un'obiettiva carenza di guide turistiche rispetto alle
esigenze del mercato e non esistano domande inevase di
iscrizione all'albo professione circoscrizionale.
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2. Le commissioni d'esame per il corso teorico-pratico di
indirizzo territoriale, di cui all'articolo 6, comma 2,
costituite ciascuna per ogni ambito di esercizio di ogni
collegio circoscrizionale, sono nominate dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su
designazione del consiglio dei relativi collegi e sono
composte da professori di ruolo delle università e degli
istituti superiori di livello universitario, da esperti
qualificati della categoria delle guide turistiche segnalati
dal rispettivo collegio circoscrizionale, e da altri tecnici
esperti di specifiche materie oggetto di esame.
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