| (Iscrizione all'albo professionale).
1. Per ottenere l'iscrizione all'albo professionale
circoscrizionale il richiedente, oltre ad essere in possesso
del titolo abilitante di cui all'articolo 5, deve possedere i
seguenti requisiti:
a) esere cittadino italiano o di altro Stato membro
dell'Unione europea;
b) avere il godimento dei diritti civili e
politici;
c) non avere subìto condanna per delitto non
colposo per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni.
2. All'atto della domanda di iscrizione all'albo il
richiedente deve depositare presso il competente collegio i
seguenti documenti:
a) il certificato generale del casellario
giudiziale;
b) il certificato dei carichi penali pendenti;
c) il certificato di residenza;
d) il diploma, anche in copia autenticata,
attestante il titolo di studio posseduto;
e) il certificato attestante il conseguimento
dell'abilitazione ai sensi all'articolo 6.
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3. Le guide turistiche abilitate di cui all'articolo 8,
all'atto dell'iscrizione all'albo professionale devono
depositare, oltre ai documenti di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 2:
a) il diploma attestante il possesso del titolo di
guida turistica conseguito tramite il superamento di un corso
triennale di formazione specifica rilasciato da uno degli
Stati membri della Comunità Europea;
b) il certificato attestante il superamento della
prova attitudinale relativa all'ambito territoriale prescelto
nel territorio dello Stato italiano.
4. La domanda d'iscrizione all'albo professionale
circoscrizionale competente redatta in carta da bollo, deve
essere inoltrata al consiglio del collegio nella cui
circoscrizione l'aspirante può esercitare la professione.
5. I consigli dei collegi esaminano le domande entro
novanta giorni dal loro ricevimento e provvedono
all'iscrizione dell'interessato al relativo albo
professionale, ove sussistono i requisiti richiesti.
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