| 1. L'assegnazione di mansioni e compiti lavorativi che
comportano l'uso di unità video deve rispondere ai seguenti
criteri:
a) distribuzione del lavoro che consenta di evitare il
più possibile la ripetitività e la monotonia delle
operazioni;
b) alternanza dei lavoratori nelle attività che
comportano l'uso di unità video;
c) alternanza con mansioni e compiti lavorativi
rilassanti per l'apparato visivo;
d) rispetto dei princìpi ergonometrici.
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2. E' fatto divieto di controllare i ritmi di lavoro dei
dipendenti addetti ad unità video mediante i sistemi
elettronici a cui esse sono collegate. E' altresì vietata
qualsiasi forma di incentivo salariale basata, anche
indirettamente, sui ritmi di lavoro rilevabili dall'attività
svolta dagli operatori addetti ad unità video facenti parte di
sistemi elettronici di elaborazione.
3. I mutamenti nell'organizzazione del lavoro dovuti a
cambiamenti tecnologici, con particolare riferimento alle
mansioni, ai compiti, ai carichi di lavoro ed ai ritmi
lavorativi conseguenti, devono essere resi noti
preventivamente ai rappresentanti dei lavoratori interessati
da tali mutamenti.
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