| (Collegio nazionale).
1. Il Collegio nazionale delle guide turistiche, di seguito
denominato "Collegio nazionale", è retto da un Consiglio
composto da un numero di membri pari al numero dei collegi
circoscrizionali.
2. Gli iscritti all'albo professionale di ciascun collegio
circoscrizionale, convocati per l'elezione dei componenti del
relativo consiglio, procedono all'elezione, a maggioranza
semplice, di un componente del Collegio nazionale.
3. I componenti del Consiglio del Collegio nazionale
restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.
4. La carica di componente del Consiglio del Collegio
nazionale è incompatibile con quella di componente del
consiglio di un collegio circoscrizionale.
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5. Il Consiglio del Collegio nazionale, nella sua prima
riunione, elegge nel proprio ambito, con votazioni distinte ed
a maggioranza assoluta dei propri componenti, un presidente,
due vicepresidenti, un segretario ed un tesoriere.
6. In caso di assenza o di impedimento del presidente o dei
vicepresidenti, ne fa le veci il membro del Consiglio con
maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale; nel
caso di pari anzianità, il più anziano di età.
7. Nel caso di decadenza, per qualsiasi causa, di un
componente del Consiglio del Collegio nazionale, il collegio
circoscrizionale da questi rappresentato procede all'elezione
di un nuovo componente.
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