| 1. Il lavoratore addetto ad unità video in modo sistematico
ed abituale, anche se non continuativo, ha diritto ad una
pausa retribuita la cui durata, stabilita in sede di
contrattazione tra le parti, è compresa tra un minimo di 10 ed
un massimo di 20 minuti ogni due ore di operazioni alla
macchina. Le modalità di gestione delle pause sono stabilite
in sede di contrattazione tra le parti. Il lavoro all'unità
video non può, di norma, superare il 50 per cento dell'orario
di lavoro giornaliero; il limite massimo di esposizione
all'unità video durante una giornata lavorativa, comprensiva
dell'eventuale lavoro straordinario, non può, di norma,
superare le quattro ore.
2. L'organizzazione delle pause di cui al comma 1 può
essere oggetto di contrattazione tra le parti allo scopo di
consentire la necessaria flessibilità nei confronti delle
esigenze del lavoratore e dell'organizzazione del lavoro,
ferma restando l'entità giornaliera delle pause e la non
cumulabilità delle stesse all'inizio o al termine dell'orario
di lavoro.
3. Nel computo dei tempi di cui al comma 1 non rilevano i
tempi di attesa della risposta da parte del sistema
elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo
di lavoro.
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4. La pausa retribuita di cui al comma 1 è considerata a
tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e,
come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che
prevedano la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
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