| 1. E' fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere a
controlli periodici, con frequenza non superiore a sei mesi,
sulle unità video, allo scopo di verificarne la capacità di
funzionamento senza danni per la salute degli addetti. In
particolare si deve procedere alla rilevazione dell'eventuale
emissione di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ed alla
misurazione del rumore ad alta frequenza.
2. La misura dell'eventuale emissione di radiazioni deve
essere tempestivamente assicurata, fatti salvi i controlli
periodici di cui al comma 1, anche successivamente ad ogni
riparazione o sostituzione del tubo catodico dell'unità
video.
3. Presso ogni ambiente di lavoro in cui si impiegano unità
video deve essere custodito un registro contenente, per
ciascuna unità video, le risultanze dei controlli. Tale
registro deve inoltre riportare, per ciascuna unità video, gli
elementi identificativi, l'anno di fabbricazione, la data di
acquisizione, le riparazioni e le manutenzioni ordinarie e
straordinarie effettuate, il nome degli addetti e il tipo di
mansione. Il registro è a disposizione per la consultazione da
parte dei rappresentanti dei lavoratori, dei singoli
lavoratori e delle autorità competenti in materia di controlli
sanitari e di controlli sulle attrezzature. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto le
caratteristiche del registro.
4. Il lavoratore non può essere obbligato ad operare su
unità video che manifestino difetti di funzionamento i quali
possano comportare pregiudizio per la sua salute.
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