| 1. Al momento dell'assunzione e, in ogni caso, prima
dell'assegnazione a mansioni che comportano l'uso di unità
video, il lavoratore deve essere sottoposto ad una visita
oculistica da eseguirsi presso medici specialisti delle unità
sanitarie locali.
2. La visita di cui al comma 1 deve essere ripetuta ogni
due anni fino al compimento da parte del lavoratore del
quarantacinquesimo anno di età. Per i lavoratori che abbiano
superato tale limite la visita ha cadenza annuale.
3. I risultati delle visite di cui ai commi 1 e 2 devono
essere comunicati al lavoratore e trascritti, a cura
dell'unità sanitaria locale, sul libretto sanitario personale
previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
4. Le spese relative alle visite di cui ai commi 1 e 2,
nonché quelle eventualmente rese necessarie dal verificarsi di
circostanze di carattere straordinario, sono interamente a
carico del datore di lavoro.
5. Le spese relative agli occhiali che si dimostrassero
necessari in seguito alle visite oculistiche di cui ai commi 1
e 2, atteso che i normali occhiali non sono adatti al lavoro
alle unità video, e le spese relative all'installazione di
eventuali filtri e schermi filtranti da applicare all'unità
video sono a carico del datore di lavoro.
6. E' vietata l'assegnazione di lavoratori affetti da
epilessia o portatori di tumori accertati e di donne in stato
di gravidanza a mansioni e compiti che comportino l'uso di
unità video, senza che ciò rechi pregiudizio per la loro
posizione lavorativa e contrattuale. Al termine dell'assenza
obbligatoria per maternità la lavoratrice ha diritto ad essere
reintegrata nell'attività che svolgeva prima del cambiamento
di mansioni e di compiti determinato dall'accertamento dello
stato di gravidanza.
7. Qualora dalle visite di cui ai commi 1 e 2, o da altre
visite eseguite da medici specialisti presso le unità
sanitarie locali,
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risulti l'esistenza di pregiudizio alla salute fisica o
psichica del lavoratore addetto ad unità video, le limitazioni
o l'eventuale divieto di adibire il lavoratore a tali mansioni
non possono comportare conseguenze sulla conservazione del
posto di lavoro, sulla retribuzione e sulla carriera.
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