| 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce con proprio decreto gli standard
minimi di sicurezza che devono essere soddisfatti, per la
tutela della salute dei lavoratori, dalle unità video prodotte
o commercializzate in Italia a partire dal 1^ settembre
1993.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità,
assicura, con successivi decreti, il costante aggiornamento
degli standard minimi di cui al comma 1 ai progressi
della conoscenza in campo scientifico e tecnologico, con
l'obiettivo di garantire il massimo livello possibile di
tutela della salute e di prevenzione dei rischi connessi
all'uso di unità video.
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