| 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i tempi e i modi per garantire la più
ampia informazione ai lavoratori riguardo ai rischi per la
salute fisica e psichica degli addetti alle unità video ed
alle conseguenti misure di sicurezza da adottare. Il decreto
deve altresì disciplinare gli interventi di informazione e
sensibilizzazione diretti agli allievi dei corsi di formazione
professionale gestiti in forma diretta o indiretta dalle
regioni.
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