Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


756
DDL0052-0010
Progetto di legge Camera n. 52 - testo presentato - (DDL12-52)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C52. TESTIPDL
...C52.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 10 ART. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC52 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il legale rappresentante dell'impresa o dell'ente che
  contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito,
  ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto
  fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
    2.  Nei casi in cui l'impresa o l'ente ostacoli l'attuazione
  della presente legge, su ricorso degli organismi locali delle
  organizzazioni sindacali, ovvero su ricorso del lavoratore
  interessato, il pretore del luogo ove sia posto in essere il
  comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate
  le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga
  sussistere la violazione, ordina, con decreto motivato ed
  immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
  illegittimo e la rimozione degli effetti.
    3.  L'efficacia esecutiva del decreto non può essere
  revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di
  giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma
  del comma 4.
    4.  Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa,
  entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto stesso
  alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di
  giudice del lavoro, che decide con sentenza immediatamente
  esecutiva.  Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e
  seguenti del codice di procedura civile.
    5.  Il legale rappresentante dell'impresa o dell'ente, che
  non ottempera al decreto di cui al comma 2 o alla sentenza
  pronunziata nel giudizio di opposizione, è punito ai sensi
  dell'articolo 650 del codice penale.
    6.  L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della
  sentenza penale di condanna prevista dai commi 1 e 5 nei modi
  stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-52 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0052 TOTPAG=0010 TOTDOC=0010 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=001 PAGFIN=0010 RIGFIN=032 UPAG=SI PAGEIN=10 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=005200 00 FASCIDC=12DDL0052 SORTNAV=0005200 000 00000 ZZDDLC52 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati