| 1. Il legale rappresentante dell'impresa o dell'ente che
contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito,
ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
2. Nei casi in cui l'impresa o l'ente ostacoli l'attuazione
della presente legge, su ricorso degli organismi locali delle
organizzazioni sindacali, ovvero su ricorso del lavoratore
interessato, il pretore del luogo ove sia posto in essere il
comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate
le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga
sussistere la violazione, ordina, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti.
3. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere
revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di
giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma
del comma 4.
4. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa,
entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto stesso
alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di
giudice del lavoro, che decide con sentenza immediatamente
esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e
seguenti del codice di procedura civile.
5. Il legale rappresentante dell'impresa o dell'ente, che
non ottempera al decreto di cui al comma 2 o alla sentenza
pronunziata nel giudizio di opposizione, è punito ai sensi
dell'articolo 650 del codice penale.
6. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della
sentenza penale di condanna prevista dai commi 1 e 5 nei modi
stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
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