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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


758
DDL0053-0002
Progetto di legge Camera n. 53 - testo presentato - (DDL12-53)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C53. TESTIPDL
...C53.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC53 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Da più parti si sollecita l'avvio di
  una seria politica cimiteriale che, con adeguate misure di
  pianificazione, possa affrontare ed avviare a soluzione il
  grave problema della carenza di spazio nei cimiteri, senza
  portare ad ulteriori cementificazioni di porzioni sempre più
  grandi di territorio per accogliere le salme e le
  infrastrutture necessarie per rendere possibile l'accesso di
  parenti e visitatori.
    La stessa richiesta di verde all'interno dei cimiteri, di
  per sé giusta non solo per motivi estetici ma anche per
  favorire la capacità di decomposizione del terreno, finisce
  per provocare un ulteriore consumo di spazio per "città dei
  morti" sempre più estese e in molti casi addirittura percorse
  da auto ed autobus per consentire gli spostamenti al loro
  interno.  La stessa pericolosità
  dal punto di vista ecologico delle grosse concentrazioni
  cimiteriali dovrebbe sollecitare interventi che segnino un
  cambiamento profondo nella strada finora seguita.
    L'avvio di una seria politica cimiteriale capace di
  affrontare alla radice questi problemi non può prescindere da
  una attenta ed approfondita riflessione sulle pratiche
  funerarie ammesse nel nostro Paese.
    E' un fatto incontestabile che la tumulazione in loculi in
  concessione per decine di anni e la tumulazione in tombe di
  famiglia a carattere perpetuo determinano un enorme impiego di
  spazio, la formazione di prezzi estremamente elevati per
  l'acquisizione di uno spazio per la tumulazione e, spesso,
  anche lo sviluppo di fenomeni speculativi.
    La stessa inumazione, pur impegnando il terreno per un
  periodo di tempo minore,
 
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  pur impegnando spazi  pro capite  inferiori e pur non
  richiedendo la costruzione di opere in muratura, ha un impatto
  rilevante sul consumo di superfice in quanto non prevede la
  possibilità di sepolture su più piani che i loculi consentono.
  Inoltre, la tumulazione di grandi quantità di salme in spazi
  ristretti riduce fortemente la capacità di decomposizione del
  terreno, creando così problemi di smaltimento al momento
  dell'esumazione, in quanto spesso gli spazi non sono
  recuperabili a causa della presenza di una elevata percentuale
  di salme non decomposte.
    E' un fatto altrettanto incontestabile che nel nostro
  Paese, pur essendo attualmente in fase di crescita, la pratica
  della cremazione delle salme ha per ora uno scarso peso.  Si
  tratta di una pratica funeraria che fino a tempi recenti ha
  incontrato ostacoli di natura religiosa e che, attualmente,
  incontra ostacoli di natura culturale e burocratica.
    La presente proposta di legge intende intervenire per
  rimuovere questi ostacoli, consentendo così l'affermazione nei
  fatti della pari dignità tra le diverse pratiche funerarie e
  il superamento delle attuali difficoltà frapposte alla
  diffusione della pratica della cremazione.
    E' importante ricordare che la cremazione delle salme,
  oltre a comportare un consumo di spazio minimo per la
  conservazione delle ceneri, se viene effettuata in impianti
  adeguati, non causa inquinamento atmosferico.
    Inoltre, la cremazione offre la possibilità della
  dispersione delle ceneri che, lungi dall'essere un fatto
  inquinante, consente il completamento del ciclo
  nascita-vita-morte in forma naturale, con il ritorno alla
  natura dei resti umani, come avviene per tutte le altre forme
  di vita, attraverso un gesto finalizzato alla ricongiunzione
  con l'ambiente naturale: anziché morte come separazione, morte
  come ricongiunzione.
    Il desiderio di molti è infatti quello di ritornare, con i
  resti del proprio corpo incenerito, agli elementi naturali con
  cui il corpo è stato in interrelazione per tutto l'arco della
  sua esistenza in vita, continuando ad esistere nella memoria
  dei vivi indipendentemente dal luogo fisico.  Si tratta del
  desiderio di essere contemporaneamente dappertutto e in nessun
  luogo e, anche, di non essere collocati nei cimiteri, enormi
  magazzini di dubbia sicurezza igienica, in cui si attua il
  patetico e perdente tentativo di arrestare il progredire
  dell'entropia, esorcizzando la paura della morte.
    L'articolo 1 della presente proposta di legge afferma la
  pari dignità tra le pratiche funerarie della cremazione, della
  inumazione e della tumulazione.
    L'articolo 2 disciplina le modalità di manifestazione della
  volontà, sempre revocabile, dei singoli cittadini di scegliere
  la cremazione, prevedendo la possibilità di esprimere tale
  volontà mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile o
  mediante disposizione testamentaria.
    Lo stesso articolo disciplina anche la manifestazione di
  volontà per i cittadini di età compresa tra il quattordicesimo
  e il diciottesimo anno di età e quella per gli interdetti e
  per i minori di quattordici anni e prevede la possibilità di
  deroga al disposto del comma 1, relativo alla necessità di
  manifestazione di volontà da parte del defunto, in quanto, in
  assenza di esplicite manifestazioni di volontà contraria alla
  cremazione espressa con disposizione testamentaria, è ammessa
  la richiesta di autorizzazione alla cremazione della salma da
  parte del coniuge o convivente della persona defunta.
    L'articolo 3 si riferisce alle procedure e certificazioni
  necessarie per la cremazione e alla cremazione dei resti
  mortali esumati.
    L'articolo 4 stabilisce le norme relative alla
  conservazione delle ceneri risultanti dalla cremazione,
  prevedendo anche la possibilità della dispersione delle ceneri
  in uno spazio riservato allo scopo dal comune oppure in
  natura, in luoghi al di fuori dei centri abitati e con
  autorizzazione preventiva del comune, salvo il caso di
  dispersione in mare, ad una distanza superiore a trecento
  metri dalla costa.
    L'articolo 5 stabilisce le norme per la dotazione da parte
  dei comuni di impianti di cremazione delle salme in modo tale
  da rendere accessibile il servizio di cremazione a tutti
  coloro che abbiano manifestato
 
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  la loro volontà in tal senso, affidando invece al
  Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
  della sanità e con il Ministro dell'ambiente, l'emanazione
  delle disposizioni relative ai requisiti degli impianti di
  cremazione.
    Lo stesso articolo afferma che il servizio di cremazione è
  completamente gratuito nel caso di dispersione delle ceneri,
  ammettendo tuttavia la possibilità di una tariffa pari al 50
  per cento di quella eventualmente richiesta dal comune per
  l'inumazione delle salme in campo comune nel caso di
  conservazione delle ceneri in colombari.
    Onorevoli colleghi, una rapida approvazione della presente
  proposta di legge può finalmente consentire nuove prospettive
  nell'ambito della politica cimiteriale, in quanto la rimozione
  degli ostacoli finora frapposti alla cremazione delle salme,
  oltre che soddisfare le legittime aspettative di molti
  cittadini, può produrre il fatto nuovo capace di imprimere una
  svolta decisiva ai gravissimi problemi connessi alla crescita
  incontrollata dei cimiteri.  Ci auguriamo pertanto che il più
  ampio concorso delle forze politiche porti al più presto alla
  discussione ed alla approvazione del testo che proponiamo.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-53 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0053 TOTPAG=0007 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0003 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=005300 00 FASCIDC=12DDL0053 SORTNAV=0005300 000 00000 ZZDDLC53 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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