| 1. I cittadini che abbiano superato il quattordicesimo anno
di età e che intendano scegliere la cremazione esprimono la
loro libera scelta mediante manifestazione non equivoca di
volontà secondo una delle modalità seguenti:
a) dichiarazione in carta libera resa
dall'interessato all'ufficiale di stato civile del comune di
residenza, che provvede gratuitamente all'annotazione sulla
carta di identità del dichiarante;
b) disposizione testamentaria.
2. La manifestazione di volontà di cui al comma 1 dei
cittadini di età compresa tra il quattordicesimo e il
diciottesimo anno di età non produce effetti se non è
convalidata dalla dichiarazione di consenso dei rappresentanti
legali dei dichiaranti. Al compimento del diciottesimo anno di
età, la manifestazione di volontà si intende, salvo revoca,
tacitamente confermata.
3. Per gli interdetti e per i minori di quattordici anni,
la manifestazione di volontà viene espressa dai rispettivi
rappresentanti legali ed è ammessa anche in momento successivo
al decesso.
4. La manifestazione di volontà è sempre revocabile.
5. In caso di eventuale discordanza tra le manifestazioni
di volontà espresse secondo quanto previsto dal comma 1 si
intende valida la volontà espressa in data più recente.
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6. Per i cittadini stranieri deceduti in Italia è richiesta
adeguata certificazione dell'autorità diplomatica o consolare
competente.
7. In deroga al disposto del comma 1 e in assenza di
esplicite manifestazioni di volontà contraria espresse con
disposizione testamentaria, è ammessa la richiesta scritta al
sindaco di autorizzazione alla cremazione della salma da parte
del coniuge o convivente della persona defunta.
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