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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


761
DDL0053-0005
Progetto di legge Camera n. 53 - testo presentato - (DDL12-53)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C53. TESTIPDL
...C53.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC53 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Per procedere alla cremazione è necessario il
  certificato dell'ufficiale sanitario che, constatato il
  decesso, escluda segni o indizi di morte dovuta a reato.
    2.  L'ufficiale dello stato civile del luogo in cui è
  avvenuto il decesso, constatata la manifestazione di volontà
  espressa ai sensi dell'articolo 2, autorizza la cremazione con
  le stesse procedure previste per la sepoltura di cadavere nel
  titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
    3.  Nel caso di morte violenta o comunque nel caso di
  sospetto di morte non dovuta a cause naturali è obbligatorio
  il nulla osta rilasciato dalla competente autorità giudiziaria
  dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a
  reato.
    4.  Su richiesta degli aventi diritto o, in loro assenza,
  con decisione del sindaco, è autorizzata la cremazione dei
  resti mortali esumati o estumulati allo scadere della
  concessione di una sepoltura, quando sia trascorso il tempo
  necessario per la mineralizzazione della salma e, in ogni
  caso, quando siano trascorsi almeno dieci anni per le salme
  inumate e venti anni per quelle tumulate.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-53 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0053 TOTPAG=0007 TOTDOC=0007 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=010 PAGFIN=0005 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=005300 00 FASCIDC=12DDL0053 SORTNAV=0005300 000 00000 ZZDDLC53 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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