| 1. Per procedere alla cremazione è necessario il
certificato dell'ufficiale sanitario che, constatato il
decesso, escluda segni o indizi di morte dovuta a reato.
2. L'ufficiale dello stato civile del luogo in cui è
avvenuto il decesso, constatata la manifestazione di volontà
espressa ai sensi dell'articolo 2, autorizza la cremazione con
le stesse procedure previste per la sepoltura di cadavere nel
titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
3. Nel caso di morte violenta o comunque nel caso di
sospetto di morte non dovuta a cause naturali è obbligatorio
il nulla osta rilasciato dalla competente autorità giudiziaria
dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a
reato.
4. Su richiesta degli aventi diritto o, in loro assenza,
con decisione del sindaco, è autorizzata la cremazione dei
resti mortali esumati o estumulati allo scadere della
concessione di una sepoltura, quando sia trascorso il tempo
necessario per la mineralizzazione della salma e, in ogni
caso, quando siano trascorsi almeno dieci anni per le salme
inumate e venti anni per quelle tumulate.
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