| 1. Le ceneri risultanti dalla cremazione sono raccolte in
apposita urna cineraria e sistemate all'interno del cimitero,
secondo i regolamenti locali di igiene:
a) in appositi spazi nel terreno;
b) in appositi spazi colombari.
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2. Qualora la manifestazione di volontà di cui all'articolo
2 lo preveda, o su richiesta scritta dei successori legittimi,
si può procedere alla dispersione delle ceneri risultanti
dalla cremazione. Nel caso previsto dall'articolo 3, comma 4,
la volontà di conservazione o dispersione delle ceneri viene
espressa dagli aventi diritto.
3. La dispersione delle ceneri può avvenire, oltre che in
uno spazio riservato allo scopo dal comune, anche in natura.
In tal caso deve comunque trattarsi di luoghi al di fuori dei
centri abitati ed occorre l'autorizzazione preventiva del
comune interessato, che viene rilasciata gratuitamente.
4. Nessuna autorizzazione è richiesta per la dispersione in
mare, ad una distanza superiore a trecento metri dalla costa,
delle ceneri risultanti dalla cremazione.
5. La dispersione delle ceneri di cui ai commi 2, 3 e 4
deve avvenire nel rigoroso rispetto delle norme igieniche e
sanitarie ed alla presenza dell'ufficiale di stato civile del
comune competente per territorio.
6. L'articolo 411 del codice penale è abrogato.
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