| 1. I comuni sono tenuti ad organizzare il servizio di
cremazione delle salme in modo tale da renderlo accessibile a
tutti coloro che abbiano manifestato la loro volontà ai sensi
dell'articolo 2 e dell'articolo 3, comma 4.
2. I comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione
superiore ai cinquantamila abitanti, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla
realizzazione di un impianto di cremazione nel territorio di
loro competenza.
3. I comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila
abitanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, costituiscono consorzi per la realizzazione e
la gestione di un impianto di cremazione.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dei lavori pubblici emana, di
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concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro
dell'ambiente, le disposizioni relative ai requisiti e alle
caratteristiche tecnico-funzionali degli impianti di
cremazione, nonché le norme relative all'adeguamento degli
impianti esistenti.
5. Nel caso di dispersione delle ceneri di cui all'articolo
4 il servizio di cremazione è completamente gratuito. Nel caso
di conservazione delle ceneri in appositi colombari e qualora
l'amministrazione comunale richieda il pagamento di una
tariffa per l'inumazione delle salme in campo comune, può
essere richiesto, a titolo di contributo, il pagamento di una
tariffa non superiore al 50 per cento di quella prevista per
l'inumazione in campo comune.
6. Ciascun comune è tenuto, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ad informare con
mezzi idonei i cittadini circa i contenuti della presente
legge e a garantire che ad ogni cittadino, al momento del
primo rilascio della carta di identità o della sua
sostituzione, sia segnalata la possibilità di effettuare la
manifestazione di volontà di cui all'articolo 2.
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