Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


763
DDL0053-0007
Progetto di legge Camera n. 53 - testo presentato - (DDL12-53)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C53. TESTIPDL
...C53.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC53 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  I comuni sono tenuti ad organizzare il servizio di
  cremazione delle salme in modo tale da renderlo accessibile a
  tutti coloro che abbiano manifestato la loro volontà ai sensi
  dell'articolo 2 e dell'articolo 3, comma 4.
    2.  I comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione
  superiore ai cinquantamila abitanti, entro un anno dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla
  realizzazione di un impianto di cremazione nel territorio di
  loro competenza.
    3.  I comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila
  abitanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, costituiscono consorzi per la realizzazione e
  la gestione di un impianto di cremazione.
    4.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge il Ministro dei lavori pubblici emana, di
 
                               Pag. 7
 
  concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro
  dell'ambiente, le disposizioni relative ai requisiti e alle
  caratteristiche tecnico-funzionali degli impianti di
  cremazione, nonché le norme relative all'adeguamento degli
  impianti esistenti.
    5.  Nel caso di dispersione delle ceneri di cui all'articolo
  4 il servizio di cremazione è completamente gratuito.  Nel caso
  di conservazione delle ceneri in appositi colombari e qualora
  l'amministrazione comunale richieda il pagamento di una
  tariffa per l'inumazione delle salme in campo comune, può
  essere richiesto, a titolo di contributo, il pagamento di una
  tariffa non superiore al 50 per cento di quella prevista per
  l'inumazione in campo comune.
    6.  Ciascun comune è tenuto, entro novanta giorni dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, ad informare con
  mezzi idonei i cittadini circa i contenuti della presente
  legge e a garantire che ad ogni cittadino, al momento del
  primo rilascio della carta di identità o della sua
  sostituzione, sia segnalata la possibilità di effettuare la
  manifestazione di volontà di cui all'articolo 2.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-53 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0053 TOTPAG=0007 TOTDOC=0007 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=021 PAGFIN=0007 RIGFIN=021 UPAG=SI PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=005300 00 FASCIDC=12DDL0053 SORTNAV=0005300 000 00000 ZZDDLC53 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati