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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


765
DDL0054-0002
Progetto di legge Camera n. 54 - testo presentato - (DDL12-54)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C54. TESTIPDL
...C54.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC54 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il caso Morante, l'inchiesta e le
  polemiche relative alla dispersione delle sue ceneri hanno
  ancora una volta sollevato, come già era successo con le
  problematiche relative alla donazione di organi, la questione
  del potere di disporre del proprio corpo.
    Attualmente l'articolo 411 del codice penale punisce con la
  reclusione da due a sette anni la dispersione delle ceneri di
  un cadavere anche quando viene attuata per eseguire le ultime
  volontà del defunto.
    Si argomenta che il sentimento di pietà verso i defunti ha
  un valore morale e sociale tale da prevalere sulla stessa
  volontà espressa dal defunto.  Si attribuisce al sentimento di
  pietà verso i defunti una forza giuridica tale da superare
  quella di un atto di dichiarazione esplicita di volontà.
    La categoria del sentimento di pietà verso i defunti, al
  pari di quella del comune senso del pudore, è soggetta a
  continuo cambiamento, ad una graduale evoluzione che,
  periodicamente, occorre far avanzare aggiornando le norme che
  regolano e consentono di giudicare degli atti di ciascuno di
  noi.
    La storia stessa della cremazione insegna che il sentimento
  di pietà verso i defunti non è un dato assunto e immutabile:
  caduto il veto della Chiesa cattolica, anche per le
  ragionevoli argomentazioni che a questo veto si opponevano, la
  cremazione è diventata un fenomeno con un certo grado di
  diffusione che in questa sede non interessa quantificare,
  liberamente scelta da alcuni e non da altri nell'ambito
  dell'esercizio di un diritto individuale, ma che non fa
  scandalo per nessuno, che non
 
                               Pag. 2
 
  offende affatto il sentimento di pietà verso i defunti.
    La proposta di modificare l'articolo 411 del codice penale
  intende rendere possibile quanto fa parte dei desideri di
  molti, che non vogliono contribuire ad ingigantire
  ulteriormente i cimiteri, enormi magazzini di dubbia sicurezza
  igienica in cui si attua un patetico e perdente tentativo di
  arrestare il progredire dell'entropia esorcizzando la paura
  della morte.
    Il desiderio di molti è quello di ritornare, con i resti
  del proprio corpo incenerito, agli elementi naturali con cui
  il corpo è stato in interrelazione per tutto l'arco della sua
  esistenza in vita.  Si tratta del desiderio di continuare ad
  esistere nella memoria dei vivi indipendentemente dal luogo
  fisico, del desiderio di essere contemporaneamente dappertutto
  e in nessun luogo e, anche, di non essere immagazzinati nei
  cimiteri.  Un desiderio legittimo che, approvando questa
  proposta di legge, potrà essere soddisfatto senza che tutto
  ciò intacchi od offenda il senso di pietà verso i defunti.
  Basta immaginare e capire il gesto della "dispersione" senza
  attribuirgli la connotazione negativa che in molti casi la
  parola dispersione evoca ma, piuttosto, leggendo il gesto
  della dispersione come gesto finalizzato alla ricongiunzione
  con l'ambiente naturale: anziché morte come separazione, morte
  come ricongiunzione.
    Ma non si tratta soltanto di rendere possibile un gesto che
  molti vorrebbero per sé, un gesto che non comporta ovviamente
  inquinamento ambientale e che non è
  offensivo né per il defunto che lo richiede né per il resto
  della collettività; si tratta anche, con questa proposta di
  legge, di mettere fine ad una realtà abbastanza diffusa, che è
  il prodotto dello scontro tra l'articolo 411 del codice penale
  nella sua attuale formulazione e il mutato atteggiamento nei
  confronti della dispersione delle ceneri: la realtà delle
  doppie urne sull'auto che effettua il trasporto al cimitero,
  quella preparata per essere consegnata al cimitero e l'urna
  vera, quella con le ceneri, che prenderà altre strade.
    Questa realtà testimonia della diffusione della pratica,
  oggi illegale, della dispersione delle ceneri, e, quindi,
  dimostra che l'argomentazione relativa al sentimento di pietà
  verso i defunti che dovrebbe prevalere sulla volontà del
  singolo è ormai superata: il sentimento collettivo ha tra le
  sue componenti anche questa realtà diffusa ma non dichiarata
  apertamente proprio perché esiste l'articolo 411 nella sua
  formulazione attuale.
    Ma è anche una realtà che, proprio grazie all'articolo 411,
  si contorna del solito sommerso che troppe volte compare nella
  società e nell'economia italiana: bustarelle, sussurri e
  favori, un vero e proprio mercato sottobanco che circola e
  svilisce un gesto di alto valore morale e di significato molto
  profondo, un gesto di amore e di grande rispetto che in altre
  culture è pratica normale e socialmente riconosciuta.
    Con questa argomentazione, colleghi, vi chiediamo di
  approvare la presente proposta di legge.
 
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