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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


771
DDL0056-0002
Progetto di legge Camera n. 56 - testo presentato - (DDL12-56)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C56. TESTIPDL
...C56.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC56 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il salto di qualità avvenuto a
  livello di conoscenze in quest'ultimo decennio, e in
  particolare nella nuova biologia, modifica le nostre
  percezioni, cambia i punti di vista e allarga gli orizzonti.  E
  quel che si vede nella nuova prospettiva non può non creare
  ansia.
    Si stanno infatti ponendo le premesse per modificare
  radicalmente non solo la nostra vita e l'ambiente, ma
  addirittura il nostro stesso corpo e, da subito, la funzione
  riproduttiva delle donne.
    Negli animali allevati si pratica ormai da tempo la
  fecondazione artificiale con sperma DOC di pochi maschi
  iperselezionati; si è ad esempio arrivati a creare un ibrido
  tra capra e pecora; si utilizzano uteri in affitto di giumente
  per animali
  rari come le zebre; si sono scisse le cellule da un embrione
  di gorilla impiantandole poi in due uteri per dar vita a due
  gemelli, si è già realizzata con successo la clonazione, è
  stato brevettato il topolino a cui è stata indotta
  artificialmente la predisposizione al cancro alla mammella.
    E' chiaro che queste sperimentazioni sugli animali hanno
  aperto la via ad altre analoghe sugli esseri umani.
    I biologi che sostituiscono geni in modo da obbligare i
  microorganismi manipolati a produrre ciò che si vuole, a
  modificare il loro comportamento, quelli che in nome della
  produttività stanno cercando il brevetto tecnologico sui nuovi
  animali o quelli che hanno introdotto tecniche di allevamento
  e di riproduzione che rendono artificiale tutto il ciclo di
  vita animale, i medici
 
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  che manipolano embrioni o tessuti di feti tenuti in vita
  artificialmente come materiale biologico che permette
  sperimentazioni più precise o che tengono in vita feti di
  cinque mesi e di cinque etti o uteri in provetta in cui far
  sviluppare embrioni nella ricerca sempre più pressante della
  possibilità di realizzare la maternità extracorporea, tutti
  questi ricercatori si rifanno a un paradigma
  tecnico-scientifico che la cultura verde mette profondamente
  in discussione.
    Coscienza del limite ed etica della responsabilità, la
  stessa sfida della complessità con cui si cimenta la scienza
  oggi, tendono al superamento di un ordine di pensiero che ha
  le sue radici nella filosofia cartesiana della conoscenza:
  separazione tra corpo e mente, tra razionale e irrazionale,
  tra soggetto ed oggetto, tra natura e cultura, separazione
  basata sul ruolo esterno e obiettivo dell'osservatore.  Il
  processo della conoscenza si fa complesso e non è più facile
  operare la tradizionale rimozione di tutto ciò che è
  considerato non razionale e non scientifico.  La scelta non
  avviene più solo in base a fatti sperimentali e in base a
  ragionamenti deduttivi, e la dimensione etica diventa
  fondamentale (confronta  L'Oeuf transparent  di J.
  Testart).  Oggi più che mai, con gli esperimenti di genetica,
  ci rendiamo conto che osservare significa già modificare e
  alla domanda di R. G. Edwards che ha fatto nascere la prima
  bimba in provetta: "Già che è lì, perché non guardare cosa c'è
  dentro l'embrione?" forse si potrebbe rispondere che in questo
  caso è molto chiaro che osservare è già modificare e che usare
  sonde genetiche che leggono nelle cellule difetti e
  predisposizioni ha in sé il rischio di un'eugenetica da
  controllo di qualità che potrebbe portare a buttare l'embrione
  non rispondente al modello desiderato.
    La curiosità, anche quella scientifica, non può isolarsi
  dalla concretezza del proprio corpo, dei propri desideri,
  delle proprie paure.  Non tutto quel che si può fare si deve
  necessariamente fare.
    Oggi occorre cogliere il livello più alto di complessità
  che tenga conto delle diverse dimensioni bio-socio-culturali,
  storiche e geografiche, collettive e individuali, e occorre
  anche considerare l'esperienza soggettiva come elemento
  indispensabile della conoscenza.
    Di conseguenza non si può accettare il macchinismo
  biologico che riduce la vita alla contingenza; la riproduzione
  è un processo complesso di interrelazioni tra l'embrione che
  cresce e la madre che filtra materia, energia ed informazione
  nel processo di comunicazione tra il sistema nuovo che si
  organizza e il mondo.
    La presente proposta di legge muove da una linea culturale
  tendente a decodificare i desideri anziché reprimerli o a
  confonderli con diritti, e quindi ad impedire che interessi
  interni alle tecniche di procreazione artificiale (TPA)
  inducano la trasformazione del desiderio di un figlio in un
  diritto insostenibile di averlo ad ogni costo, programmato con
  tempi e modello predeterminati.
    Nel Convegno sulla maternità in laboratorio promosso
  nell'ottobre 1987 dal  Conseil du Statut de la Femme,  ad
  esempio, è emersa la preoccupazione per il fatto che la
  richiesta di intervento a livello normativo possa legittimare
  pratiche di procreazione artificiale che comportano rischi non
  indifferenti.  La nostra proposta è quella di fare i conti,
  anche sul piano legislativo, con i rischi genetici e
  biologici, sociali e psichici, a cui va incontro chi si
  sottopone a queste tecniche, ma in particolare il bambino che
  è concepito in modo "artificiale".  Occorre quindi porre limiti
  precisi alla ricerca e alla sperimentazione in questo
  campo.
    Gli interventi della società umana nei confronti della
  natura hanno sempre avuto il significato ambivalente di
  adattamento e di trasformazione dell'ambiente e necessitano di
  una elaborazione culturale appropriata per far ritrovare a
  ciascuno la sua strada e la sua identità personale e
  sociale.
    Le nuove tecnologie riproduttive trasformano in artificiale
  il processo naturale del concepimento e della gravidanza,
  separando l'evento riproduttivo dal congiungimento dei
  genitori nell'atto sessuale.  Creano le condizioni in cui
  funzioni procreative sono artificialmente separate in modo
 
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  che più persone possano concorrervi in tempi diversi.  Si ha
  così una deflagrazione delle figure parentali a cui non
  corrisponde una elaborazione culturale che trasformi
  profondamente la realtà sociale oggi modellata sul processo
  naturale di riproduzione.  E i dubbi etici che sia legittimo
  arrivare a tanto sono più che consistenti.
    Non essendo in grado di adeguare le relazioni umane e,
  quindi, il diritto a questa destrutturazione dell'ordine
  naturale della trasmissione della vita indotta dalle TPA, ma
  volendo continuare a concepire sempre come progresso tutto ciò
  che di nuovo la tecnologia induce, ecco che si ricorre al
  principio dell'anonimato.  Si produce una legislazione che si
  basa sulla mistificazione del segreto della paternità o
  maternità genetica come quella che tutti i progetti di legge
  italiani finora depositati prevedono.
    Anziché indurre con spensieratezza queste tecniche che non
  curano la sterilità, né risalgono alle sue cause, che
  producono in modo extracorporeo embrioni, sovente in
  soprannumero, e che congelati, possono essere reimpiantati
  dopo anni, potrebbero essere utilizzati per la ricerca o
  donati in segreto, sarebbe più conveniente che l'intervento
  legislativo indirizzasse la ricerca verso la scoperta della
  causa della crescente sterilità maschile e femminile e le cure
  atte a superarla.
    Partendo da queste considerazioni la presente proposta di
  legge intende in primo luogo affermare che occorre limitare il
  ricorso alle tecniche di procreazione artificiale ai casi di
  sterilità provata ed irreversibile, favorendo la ricerca
  finalizzata alla rimozione delle cause di sterilità, di
  infecondità e di infertilità, e considerando le TPA come
  surrogato, ammesso in via transitoria, dell'atto naturale in
  attesa del conseguimento degli obiettivi relativi alla
  rimozione delle cause di cui sopra.
    Non si tratta soltanto di cause di tipo fisiologico e
  patologico ma, molto spesso, di tipo psicologico, ambientale e
  sociale; è pertanto, evidente che almeno una parte consistente
  della crescente diffusione del fenomeno di sterilità, di
  infecondità o di infertilità può essere eliminata mettendo in
  atto gli interventi di natura non medica necessari per
  rimuoverle e, in determinati casi, addirittura per prevenirne
  l'insorgenza.
    Occorre infatti ricordare che le TPA non sono tecniche di
  cura della sterilità ma un surrogato che non tiene conto delle
  cause e non fa nulla per curarla.  Inoltre, le TPA insistono
  sul corpo della donna anche quando la sterilità è maschile, e
  comportano in molti casi pesanti manipolazioni su un corpo
  continuamente indagato, monitorato e aggredito dalla medicina
  nelle sue funzioni riproduttive, dalla contraccezione al
  parto.  All'opposto, sterilità e infertilità maschile sono
  pochissimo indagate.
    La presente proposta di legge emerge dal confronto
  sviluppato all'interno del Convegno internazionale Madre
  Provetta (Bologna, 1988), promosso dalle donne verdi con il
  coinvolgimento di esperte di varie discipline, di parlamentari
  di diverse appartenenze politiche, e si colloca in un filone
  che si discosta dalle linee di tendenza prevalenti in materia,
  e cioè quella sostenitrice del contributo della tecnologia in
  materia di procreazione in un contesto di donazioni
  rigidamente anonime e quella estremamente restrittiva, al
  punto da diventare repressiva e di orientare la domanda verso
  altri Paesi europei più permissivi.
    Entrambe queste impostazioni non affrontano i nodi centrali
  della questione e sono, in questo senso, da considerarsi
  speculari.  Riteniamo importante affermare, anche sul piano
  legislativo, due diritti di cui ciascun individuo deve poter
  godere: il diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie
  origini e il diritto inalienabile alla conoscenza dei nati dal
  proprio materiale genetico nel corso del processo di
  riproduzione della specie umana.
    Non è pertanto consentito il trasferimento del patrimonio
  genetico, di carattere personalissimo, di un soggetto
  donatore, per consentire a coloro che assumeranno il ruolo
  giuridico di genitori di attribuirsi come biologicamente
  proprio il figlio ottenuto con il patrimonio genetico altrui
  (articoli 2, 3 e 4).
 
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    La donazione di materiale genetico e gli interventi di TPA
  sono consentiti esclusivamente in centri pubblici
  convenzionati autorizzati dal Ministero della sanità e
  controllati dalle autorità sanitarie.  La donazione di gameti
  deve rispettare precise garanzie di non trasmissione di
  anomalie genetiche, malattie o affezioni ereditarie (articolo
  5).
    I donatori possono comunicare alla banca dei gameti,
  all'atto della donazione, la loro volontà di frequentazione
  con il nato a seguito di fecondazione avvenuta, e la
  conservazione del materiale donato deve avvenire in modo da
  garantire l'identificazione dei donatori (articolo 6).
    L'accesso alle TPA è possibile solo tra i trenta e i
  quarant'anni di età a soggetti che possono dimostrare una
  sterilità irreversibile.
    La procedura si attiva su richiesta scritta della donna che
  intende sottoporsi al trattamento, controfirmata da chi
  intende assumere il ruolo di padre genetico.  In caso di
  donazione di gameti, richiedente
  e donatore o donatrice devono registrare con atto notarile,
  che preveda impegni precisi per entrambi, la loro volontà di
  partecipazione a un intervento di fecondazione mediante TPA
  (articolo 8).
    L'articolo 9 regolamenta i rapporti dei genitori del figlio
  nato con ricorso a donatore o donatrice, attraverso
  l'intervento del tribunale dei minori, che deve garantire che
  il figlio sia messo al corrente delle sue origini entro il
  quattordicesimo anno d'età e decida se vuole o no conoscere il
  genitore genetico al diciottesimo anno d'età.
    La presente proposta di legge stabilisce anche precisi
  divieti, fra cui rivestono particolare importanza quelli
  finalizzati ad impedire manipolazioni del patrimonio genetico
  dei gameti, clonazioni, ibridazioni, mescolanze di sperma di
  più persone, manipolazioni degli embrioni e, ovviamente,
  qualsiasi tipo di manipolazione o sperimentazione a fini
  eugenetici (articolo 11).
    Per i trasgressori sono previste sanzioni penali fino a
  dieci anni di reclusione nei casi più gravi (articolo 14).
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-56 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0056 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0004 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=005600 00 FASCIDC=12DDL0056 SORTNAV=0005600 000 00000 ZZDDLC56 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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