| (Princìpi generali e campo di applicazione).
1. La presente legge disciplina gli interventi medici
finalizzati alla soluzione dei problemi di sterilità, di
infecondità o di infertilità che si manifestano sia nell'uomo
che nella donna.
2. Per la soluzione dei problemi di cui al comma 1 lo Stato
interviene promuovendo ricerche, attraverso le strutture del
Servizio sanitario nazionale, sulle cause fisiologiche,
patologiche, psicologiche, ambientali e sociali della
crescente diffusione del fenomeno di sterilità, di infecondità
o di infertilità e mettendo in atto gli interventi necessari
per rimuoverle e, ove possibile, per prevenirne
l'insorgenza.
3. Il ricorso a tecniche di procreazione artificiale è, di
regola, limitato ai casi di sterilità provata ed
irreversibile. In attesa del conseguimento degli obiettivi di
rimozione delle cause di sterilità, di infecondità e di
infertilità di cui al comma 2, le tecniche di procreazione
artificiale sono considerate come surrogato dell'atto naturale
e ammesse in via transitoria per il superamento dei problemi
di cui al comma 1.
4. E' vietata qualsiasi pubblicizzazione o promozione delle
tecniche di procreazione artificiale tendente a presentarle
come metodi di cura della sterilità.
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