| (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) tecniche di procreazione artificiale (TPA):
qualsiasi intervento finalizzato alla procreazione attraverso
inseminazione artificiale con fecondazione in vivo o
in vitro;
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b) padre genetico: persona che fornisce il
materiale genetico maschile;
c) madre genetica: persona che fornisce il
materiale genetico femminile;
d) padre giuridico: persona che assume ruolo,
responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge
nei confronti del nato in seguito ad interventi con TPA;
qualora l'intervento non comporti il ricorso al donatore di
cui alla lettera f), la figura di padre giuridico
coincide con quella di padre genetico di cui alla lettera
b);
e) madre giuridica: persona che porta a termine la
gravidanza e partorisce in seguito ad interventi con TPA;
qualora l'intervento non comporti il ricorso alla donatrice di
cui alla lettera g), la figura di madre giuridica
coincide con quella di madre genetica;
f) donatore: persona che fornisce il materiale
genetico maschile necessario per interventi con TPA in cui non
sia possibile utilizzare gameti del padre giuridico;
g) donatrice: persona che fornisce il materiale
genetico femminile necessario per interventi con TPA in cui
non sia possibile utilizzare gameti della madre giuridica.
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