| (Origini e patrimonio genetico).
1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla
conoscenza delle proprie origini genetiche.
2. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla
conoscenza dei nati dal proprio materiale genetico nel corso
del processo di riproduzione della specie umana,
indipendentemente dal modo in cui esso avviene.
3. Non è consentito il trasferimento del patrimonio
genetico, di carattere personalissimo, da un soggetto donatore
o donatrice a coloro che assumeranno il ruolo giuridico di
genitori nei confronti del nato in seguito ad interventi con
TPA per consentire
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loro di attribuirsi come biologicamente proprio il
figlio ottenuto con il patrimonio genetico altrui.
4. I diritti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
soggetti a restrizioni o limitazioni.
5. Il divieto di cui al comma 3 non può essere oggetto di
deroghe o di eccezioni di alcun genere comunque motivate.
6. A tutela del nato in seguito ad interventi con TPA, non
è ammessa la possibilità di azioni di disconoscimento della
paternità da parte di chi abbia sottoscritto la dichiarazione
di consenso di cui all'articolo 8, comma 2, ovvero, nel caso
di donatore o donatrice, da parte di chi abbia sottoscritto la
dichiarazione di volontà di procedere di cui all'articolo 8,
comma 3.
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