| (Cessioni di materiale genetico).
1. La cessione di materiale genetico maschile o femminile
utilizzabile direttamente o indirettamente a fini di
procreazione è consentita esclusivamente nelle forme e con i
limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo e
dall'articolo 6.
2. Sono vietate le importazioni e le esportazioni, a titolo
oneroso ovvero a titolo gratuito, di materiale genetico
destinato alla riproduzione della specie umana.
3. La cessione del materiale genetico di cui al comma 1 è
consentita soltanto nella forma della donazione.
4. E' vietata ogni forma di remunerazione, diretta o
indiretta, immediata o differita, in denaro o in natura, per
le cessioni di cui al comma 3. Sono altresì vietate ogni forma
di commercializzazione del materiale genetico di cui al comma
1 e ogni forma di intermediazione finalizzata alle cessioni di
cui al comma 3.
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