Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


776
DDL0056-0007
Progetto di legge Camera n. 56 - testo presentato - (DDL12-56)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C56. TESTIPDL
...C56.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC56 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Donazione di materiale genetico).
    1.  La donazione di materiale genetico maschile o femminile
  utilizzabile a fini riproduttivi è consentita esclusivamente
  in centri pubblici o convenzionati, dotati di
 
                               Pag. 8
 
  personale medico e tecnico specializzato e di idonee
  attrezzature, nonché muniti dell'autorizzazione del Ministero
  della sanità di cui all'articolo 12, che assumono la
  denominazione e svolgono la funzione di "banca dei gameti".
    2.  L'attività delle banche dei gameti di cui al comma 1 è
  sottoposta al controllo delle autorità sanitarie.
    3.  Gli interventi con TPA sono consentiti esclusivamente in
  centri pubblici o convenzionati, dotati di personale
  specializzato e di idonee attrezzature, nonché muniti
  dell'autorizzazione del Ministero della sanità di cui
  all'articolo 12, che assumono la denominazione e svolgono la
  funzione di "centri per gli interventi con TPA".
    4.  L'attività dei centri per gli interventi con TPA è
  sottoposta al controllo delle autorità sanitarie.
    5.  La donazione di materiale genetico è consentita alle
  persone di età compresa fra i diciotto e i quarantacinque
  anni, non appartenenti a gruppi a rischio di malattie a
  trasmissione sessuale e per cui sia stata riscontrata
  l'assenza di anomalie genetiche, malattie o affezioni
  trasmissibili o comunque pericolose per la salute e
  l'integrità della donna o dell'eventuale nato in seguito ad
  interventi con TPA.  I gameti provenienti da donatore o
  donatrice che abbiano già partecipato a due interventi con TPA
  conclusi con il parto-nascita non possono essere utilizzati
  per ulteriori interventi.
    6.  L'impiego di gameti maschili per gli interventi con TPA
  è consentito soltanto dopo un periodo di congelamento di
  almeno centottanta giorni e previo ulteriore controllo della
  situazione sierologica del donatore.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-56 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0056 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=033 PAGFIN=0008 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=005600 00 FASCIDC=12DDL0056 SORTNAV=0005600 000 00000 ZZDDLC56 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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