| (Donazione di materiale genetico).
1. La donazione di materiale genetico maschile o femminile
utilizzabile a fini riproduttivi è consentita esclusivamente
in centri pubblici o convenzionati, dotati di
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personale medico e tecnico specializzato e di idonee
attrezzature, nonché muniti dell'autorizzazione del Ministero
della sanità di cui all'articolo 12, che assumono la
denominazione e svolgono la funzione di "banca dei gameti".
2. L'attività delle banche dei gameti di cui al comma 1 è
sottoposta al controllo delle autorità sanitarie.
3. Gli interventi con TPA sono consentiti esclusivamente in
centri pubblici o convenzionati, dotati di personale
specializzato e di idonee attrezzature, nonché muniti
dell'autorizzazione del Ministero della sanità di cui
all'articolo 12, che assumono la denominazione e svolgono la
funzione di "centri per gli interventi con TPA".
4. L'attività dei centri per gli interventi con TPA è
sottoposta al controllo delle autorità sanitarie.
5. La donazione di materiale genetico è consentita alle
persone di età compresa fra i diciotto e i quarantacinque
anni, non appartenenti a gruppi a rischio di malattie a
trasmissione sessuale e per cui sia stata riscontrata
l'assenza di anomalie genetiche, malattie o affezioni
trasmissibili o comunque pericolose per la salute e
l'integrità della donna o dell'eventuale nato in seguito ad
interventi con TPA. I gameti provenienti da donatore o
donatrice che abbiano già partecipato a due interventi con TPA
conclusi con il parto-nascita non possono essere utilizzati
per ulteriori interventi.
6. L'impiego di gameti maschili per gli interventi con TPA
è consentito soltanto dopo un periodo di congelamento di
almeno centottanta giorni e previo ulteriore controllo della
situazione sierologica del donatore.
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