| (Conservazione di materiale genetico).
1. La conservazione, da parte della banca dei gameti, del
materiale genetico donato deve avvenire secondo modalità tali
da consentire in ogni momento, e senza possibilità di equivoco
ovvero di errore, l'identificazione del donatore o della
donatrice di ciascun gamete.
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2. Il donatore e la donatrice di gameti possono comunicare
alla banca dei gameti, al momento della donazione, eventuali
richieste relative alle modalità di rapporto e di
frequentazione con il nato in seguito a fecondazione avvenuta
con il concorso del loro materiale genetico. Tali richieste
possono essere modificate o integrate fino al momento della
sottoscrizione dell'atto notarile di cui all'articolo 8, comma
5. Le richieste, nonché le eventuali integrazioni o modifiche,
devono essere registrate dai responsabili della banca dei
gameti e allegate alla documentazione di cui al comma 1.
3. Presso ciascuna banca dei gameti è istituito e
costantemente aggiornato un registro delle donazioni di
materiale genetico ricevute e delle consegne effettuate ai
centri per gli interventi con TPA.
4. Presso ciascun centro per interventi con TPA è istituito
e costantemente aggiornato un registro delle acquisizioni di
materiale genetico, degli interventi effettuati e del
rispettivo esito.
5. La struttura sanitaria che riceve i gameti in vista di
interventi mediante TPA deve procedere alle idonee ricerche e
agli esami medici al fine di prevenire la trasmissione di
malattie ereditarie, affezioni contagiose o altri fattori
nocivi all'integrità e alla salute della donna o
dell'eventuale nato in seguito ad interventi con TPA.
6. I dati risultanti dai registri di cui ai commi 3 e 4
sono trasmessi con periodicità trimestrale al Ministero della
sanità, anche al fine di verificare che i gameti di ciascun
donatore o di ciascuna donatrice non siano utilizzati per più
di due interventi con TPA conclusi con il parto-nascita.
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