Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


777
DDL0056-0008
Progetto di legge Camera n. 56 - testo presentato - (DDL12-56)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C56. TESTIPDL
...C56.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC56 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Conservazione di materiale genetico).
    1.  La conservazione, da parte della banca dei gameti, del
  materiale genetico donato deve avvenire secondo modalità tali
  da consentire in ogni momento, e senza possibilità di equivoco
  ovvero di errore, l'identificazione del donatore o della
  donatrice di ciascun gamete.
 
                               Pag. 9
 
    2.  Il donatore e la donatrice di gameti possono comunicare
  alla banca dei gameti, al momento della donazione, eventuali
  richieste relative alle modalità di rapporto e di
  frequentazione con il nato in seguito a fecondazione avvenuta
  con il concorso del loro materiale genetico.  Tali richieste
  possono essere modificate o integrate fino al momento della
  sottoscrizione dell'atto notarile di cui all'articolo 8, comma
  5.  Le richieste, nonché le eventuali integrazioni o modifiche,
  devono essere registrate dai responsabili della banca dei
  gameti e allegate alla documentazione di cui al comma 1.
    3.  Presso ciascuna banca dei gameti è istituito e
  costantemente aggiornato un registro delle donazioni di
  materiale genetico ricevute e delle consegne effettuate ai
  centri per gli interventi con TPA.
    4.  Presso ciascun centro per interventi con TPA è istituito
  e costantemente aggiornato un registro delle acquisizioni di
  materiale genetico, degli interventi effettuati e del
  rispettivo esito.
    5.  La struttura sanitaria che riceve i gameti in vista di
  interventi mediante TPA deve procedere alle idonee ricerche e
  agli esami medici al fine di prevenire la trasmissione di
  malattie ereditarie, affezioni contagiose o altri fattori
  nocivi all'integrità e alla salute della donna o
  dell'eventuale nato in seguito ad interventi con TPA.
    6.  I dati risultanti dai registri di cui ai commi 3 e 4
  sono trasmessi con periodicità trimestrale al Ministero della
  sanità, anche al fine di verificare che i gameti di ciascun
  donatore o di ciascuna donatrice non siano utilizzati per più
  di due interventi con TPA conclusi con il parto-nascita.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-56 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0056 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=031 PAGFIN=0009 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=005600 00 FASCIDC=12DDL0056 SORTNAV=0005600 000 00000 ZZDDLC56 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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