| (Procedure).
1. L'attivazione della procedura per il ricorso a TPA
avviene su richiesta scritta della donna che intende
sottoporsi al trattamento. La richiesta, presentata ad uno dei
centri di cui all'articolo 5, comma 3, deve di norma essere
controfirmata dalla persona che intende assumere il ruolo di
padre giuridico, indipendentemente dal fatto che tale persona
sia anche il fornitore dei gameti.
2. Il medico responsabile del centro di cui al comma 1,
informa i richiedenti l'intervento con TPA circa la
legislazione vigente in materia, le tecniche utilizzabili, le
possibili alternative, i rischi per la donna e per l'eventuale
nato in seguito a TPA, le probabilità di successo e i tempi
medi che intercorrono, in caso di successo, tra l'inizio del
trattamento e il parto, nonché circa le eventuali conseguenze
di ordine emozionale e psicologico. Trascorsi trenta giorni da
tale informazione, i richiedenti possono sottoscrivere una
dichiarazione di consenso all'intervento.
3. Qualora, dopo accurate analisi per verificare la
fertilità dei richiedenti, a giudizio dei sanitari del centro
di cui al comma 1 si rendesse necessario l'impiego di gameti
provenienti da un donatore o da una donatrice, la richiesta di
cui al citato comma 1 è trasmessa alla banca dei gameti di cui
all'articolo 5, comma 1, insieme alla documentazione sanitaria
e ad una dichiarazione di volontà di procedere, firmata dai
richiedenti, da cui risulti inequivocabilmente che, oltre ad
avere ricevuto l'informazione di cui al comma 2 del presente
articolo, essi sono stati informati chiaramente delle norme
che regolano il rapporto con il donatore o la donatrice e
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sulla necessità di un rapporto con il nato improntato alla
franchezza circa le sue origini genetiche.
4. L'individuazione dei gameti da utilizzare in ciascun
intervento di fecondazione con TPA è di esclusiva competenza
dei responsabili della banca dei gameti. I richiedenti il
trattamento possono essere consultati in relazione alla
tipologia delle richieste di cui all'articolo 6, comma 2,
presentate dal donatore o dalla donatrice.
5. Dopo l'individuazione dei gameti di cui al comma 4, i
richiedenti e il donatore o la donatrice dei gameti devono
registrare con atto notarile la loro volontà di partecipare ad
un intervento di fecondazione mediante TPA. In particolare, da
tale atto devono risultare:
a) l'identità del donatore o della donatrice;
b) l'identità dei richiedenti, destinatari della
donazione;
c) la dichiarazione, resa sotto personale
responsabilità di ciascuno dei convenuti, dell'assenza di fini
di lucro e di compensi di qualsiasi natura e genere a norma
dell'articolo 4 e l'avvenuta informazione di cui ai commi 2 e
3;
d) l'assunzione, da parte del padre giuridico, dei
doveri e dei diritti che derivano da tale ruolo;
e) l'impegno dei destinatari della donazione a
consentire il libero godimento dei diritti di cui all'articolo
3, nonché quanto previsto alle lettere f) ed h)
del presente comma;
f) la rinuncia del donatore o della donatrice ad ogni
diritto sul nato salvo quanto espressamente previsto
dall'articolo 3 e dall'atto stesso in relazione al diritto di
conoscere, esser conosciuti e frequentare il figlio
genetico;
g) l'impegno da parte del donatore o della donatrice a
consentire al nato il libero godimento del diritto di cui
all'articolo 3, comma 1;
h) l'assunzione, da parte del donatore o della
donatrice, del dovere di assistere e provvedere al nato
qualora vengano meno il padre giuridico e la madre
giuridica;
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i) le modalità di rapporto e frequentazione fra
donatore o donatrice e figlio genetico nato dall'intervento di
fecondazione mediante TPA a cui l'atto notarile si riferisce
qualora il figlio, al compimento del diciottesimo anno di età,
decida di voler conoscere e frequentare il donatore o la
donatrice come previsto dall'articolo 9, comma 8;
l) l'impegno dei richiedenti la donazione ad
effettuare, nei modi e nei tempi previsti, le comunicazioni di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 al tribunale dei minori;
m) la dichiarazione, fatta dal donatore o dalla
donatrice, di non aver partecipato in precedenza a più di una
donazione conclusasi con il parto-nascita.
6. Copie dell'atto notarile di cui al comma 5 sono
trasmesse, a cura del notaio che lo ha redatto:
a) alla banca dei gameti di cui all'articolo 5,
comma 1, per consentire l'inizio dell'intervento di
fecondazione mediante TPA;
b) al centro per gli interventi con TPA di cui
all'articolo 5, comma 3;
c) al tribunale dei minori.
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