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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


779
DDL0056-0010
Progetto di legge Camera n. 56 - testo presentato - (DDL12-56)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C56. TESTIPDL
...C56.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC56 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Procedure).
    1.  L'attivazione della procedura per il ricorso a TPA
  avviene su richiesta scritta della donna che intende
  sottoporsi al trattamento.  La richiesta, presentata ad uno dei
  centri di cui all'articolo 5, comma 3, deve di norma essere
  controfirmata dalla persona che intende assumere il ruolo di
  padre giuridico, indipendentemente dal fatto che tale persona
  sia anche il fornitore dei gameti.
    2.  Il medico responsabile del centro di cui al comma 1,
  informa i richiedenti l'intervento con TPA circa la
  legislazione vigente in materia, le tecniche utilizzabili, le
  possibili alternative, i rischi per la donna e per l'eventuale
  nato in seguito a TPA, le probabilità di successo e i tempi
  medi che intercorrono, in caso di successo, tra l'inizio del
  trattamento e il parto, nonché circa le eventuali conseguenze
  di ordine emozionale e psicologico.  Trascorsi trenta giorni da
  tale informazione, i richiedenti possono sottoscrivere una
  dichiarazione di consenso all'intervento.
    3.  Qualora, dopo accurate analisi per verificare la
  fertilità dei richiedenti, a giudizio dei sanitari del centro
  di cui al comma 1 si rendesse necessario l'impiego di gameti
  provenienti da un donatore o da una donatrice, la richiesta di
  cui al citato comma 1 è trasmessa alla banca dei gameti di cui
  all'articolo 5, comma 1, insieme alla documentazione sanitaria
  e ad una dichiarazione di volontà di procedere, firmata dai
  richiedenti, da cui risulti inequivocabilmente che, oltre ad
  avere ricevuto l'informazione di cui al comma 2 del presente
  articolo, essi sono stati informati chiaramente delle norme
  che regolano il rapporto con il donatore o la donatrice e
 
                              Pag. 11
 
  sulla necessità di un rapporto con il nato improntato alla
  franchezza circa le sue origini genetiche.
    4.  L'individuazione dei gameti da utilizzare in ciascun
  intervento di fecondazione con TPA è di esclusiva competenza
  dei responsabili della banca dei gameti.  I richiedenti il
  trattamento possono essere consultati in relazione alla
  tipologia delle richieste di cui all'articolo 6, comma 2,
  presentate dal donatore o dalla donatrice.
    5.  Dopo l'individuazione dei gameti di cui al comma 4, i
  richiedenti e il donatore o la donatrice dei gameti devono
  registrare con atto notarile la loro volontà di partecipare ad
  un intervento di fecondazione mediante TPA.  In particolare, da
  tale atto devono risultare:
      a)  l'identità del donatore o della donatrice;
      b)  l'identità dei richiedenti, destinatari della
  donazione;
      c)  la dichiarazione, resa sotto personale
  responsabilità di ciascuno dei convenuti, dell'assenza di fini
  di lucro e di compensi di qualsiasi natura e genere a norma
  dell'articolo 4 e l'avvenuta informazione di cui ai commi 2 e
  3;
      d)  l'assunzione, da parte del padre giuridico, dei
  doveri e dei diritti che derivano da tale ruolo;
      e)  l'impegno dei destinatari della donazione a
  consentire il libero godimento dei diritti di cui all'articolo
  3, nonché quanto previsto alle lettere  f)  ed  h)
  del presente comma;
      f)  la rinuncia del donatore o della donatrice ad ogni
  diritto sul nato salvo quanto espressamente previsto
  dall'articolo 3 e dall'atto stesso in relazione al diritto di
  conoscere, esser conosciuti e frequentare il figlio
  genetico;
      g)  l'impegno da parte del donatore o della donatrice a
  consentire al nato il libero godimento del diritto di cui
  all'articolo 3, comma 1;
      h)  l'assunzione, da parte del donatore o della
  donatrice, del dovere di assistere e provvedere al nato
  qualora vengano meno il padre giuridico e la madre
  giuridica;
 
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      i)  le modalità di rapporto e frequentazione fra
  donatore o donatrice e figlio genetico nato dall'intervento di
  fecondazione mediante TPA a cui l'atto notarile si riferisce
  qualora il figlio, al compimento del diciottesimo anno di età,
  decida di voler conoscere e frequentare il donatore o la
  donatrice come previsto dall'articolo 9, comma 8;
      l)  l'impegno dei richiedenti la donazione ad
  effettuare, nei modi e nei tempi previsti, le comunicazioni di
  cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 al tribunale dei minori;
      m)  la dichiarazione, fatta dal donatore o dalla
  donatrice, di non aver partecipato in precedenza a più di una
  donazione conclusasi con il parto-nascita.
    6.  Copie dell'atto notarile di cui al comma 5 sono
  trasmesse, a cura del notaio che lo ha redatto:
      a)  alla banca dei gameti di cui all'articolo 5,
  comma 1, per consentire l'inizio dell'intervento di
  fecondazione mediante TPA;
      b)  al centro per gli interventi con TPA di cui
  all'articolo 5, comma 3;
      c)  al tribunale dei minori.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-56 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0056 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=006 PAGFIN=0012 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=005600 00 FASCIDC=12DDL0056 SORTNAV=0005600 000 00000 ZZDDLC56 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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