| (Adempimenti successivi alla fecondazione).
1. La riuscita della fecondazione, qualora l'intervento con
TPA sia avvenuto con il ricorso a donatore o donatrice, deve
essere comunicata al tribunale dei minori entro i quindici
giorni successivi allo scadere del terzo mese di
gravidanza.
2. Il termine della gravidanza, sia nel caso del
parto-nascita, sia nel caso di esiti diversi, ovvero
l'abbandono dei tentativi di fecondazione mediante TPA, deve
essere comunicato entro dieci giorni al tribunale dei minori.
Il tribunale dei minori provvede alla notifica al donatore o
alla donatrice e, nel caso di parto-nascita, anche
all'ufficiale di stato civile del comune in cui questo si è
verificato.
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3. Le comunicazioni al tribunale dei minori di cui ai commi
1 e 2 sono effettuate dai soggetti destinatari della
donazione.
4. Il tribunale dei minori provvede alla convocazione
periodica della madre giuridica, del padre giuridico, nonché
del donatore o della donatrice al fine di accertare, ed
avviare a soluzione nel preminente interesse del minore nato
in seguito al ricorso a TPA, eventuali problemi o conflitti
tra coloro che hanno sottoscritto l'atto notarile di cui
all'articolo 8, comma 5.
5. La convocazione di cui al comma 4 è obbligatoria:
a) al compimento, da parte del nato in seguito al
ricorso a TPA, del sesto, del quattordicesimo e del
diciottesimo anno di età;
b) su richiesta motivata di almeno uno dei
sottoscrittori dell'atto notarile di cui all'articolo 8, comma
5.
6. A giudizio del tribunale dei minori, sentite le parti
interessate, in occasione delle convocazioni di cui ai commi 4
e 5, può essere disposta la presenza del minore. Tale presenza
è obbligatoria in occasione del compimento del quattordicesimo
e del diciottesimo anno di età.
7. Entro il compimento del quattordicesimo anno di età da
parte del nato in seguito a TPA, il padre giuridico e la madre
giuridica comunicano al minore la sua origine genetica. Il
tribunale dei minori verifica che il minore sia stato
correttamente informato e, in caso negativo, provvede a creare
le condizioni perché l'informazione avvenga nel più breve
tempo possibile.
8. Qualora, al compimento del diciottesimo anno di età, il
nato in seguito a TPA decida di voler conoscere e frequentare
il donatore o la donatrice, questi ultimi possono frequentare
il figlio genetico secondo le modalità previste dall'atto
notarile di cui all'articolo 8, comma 5.
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