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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


780
DDL0056-0011
Progetto di legge Camera n. 56 - testo presentato - (DDL12-56)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C56. TESTIPDL
...C56.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC56 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (Adempimenti successivi alla fecondazione).
    1.  La riuscita della fecondazione, qualora l'intervento con
  TPA sia avvenuto con il ricorso a donatore o donatrice, deve
  essere comunicata al tribunale dei minori entro i quindici
  giorni successivi allo scadere del terzo mese di
  gravidanza.
    2.  Il termine della gravidanza, sia nel caso del
  parto-nascita, sia nel caso di esiti diversi, ovvero
  l'abbandono dei tentativi di fecondazione mediante TPA, deve
  essere comunicato entro dieci giorni al tribunale dei minori.
  Il tribunale dei minori provvede alla notifica al donatore o
  alla donatrice e, nel caso di parto-nascita, anche
  all'ufficiale di stato civile del comune in cui questo si è
  verificato.
 
                              Pag. 13
 
    3.  Le comunicazioni al tribunale dei minori di cui ai commi
  1 e 2 sono effettuate dai soggetti destinatari della
  donazione.
    4.  Il tribunale dei minori provvede alla convocazione
  periodica della madre giuridica, del padre giuridico, nonché
  del donatore o della donatrice al fine di accertare, ed
  avviare a soluzione nel preminente interesse del minore nato
  in seguito al ricorso a TPA, eventuali problemi o conflitti
  tra coloro che hanno sottoscritto l'atto notarile di cui
  all'articolo 8, comma 5.
    5.  La convocazione di cui al comma 4 è obbligatoria:
      a)  al compimento, da parte del nato in seguito al
  ricorso a TPA, del sesto, del quattordicesimo e del
  diciottesimo anno di età;
      b)  su richiesta motivata di almeno uno dei
  sottoscrittori dell'atto notarile di cui all'articolo 8, comma
  5.
    6.  A giudizio del tribunale dei minori, sentite le parti
  interessate, in occasione delle convocazioni di cui ai commi 4
  e 5, può essere disposta la presenza del minore.  Tale presenza
  è obbligatoria in occasione del compimento del quattordicesimo
  e del diciottesimo anno di età.
    7.  Entro il compimento del quattordicesimo anno di età da
  parte del nato in seguito a TPA, il padre giuridico e la madre
  giuridica comunicano al minore la sua origine genetica.  Il
  tribunale dei minori verifica che il minore sia stato
  correttamente informato e, in caso negativo, provvede a creare
  le condizioni perché l'informazione avvenga nel più breve
  tempo possibile.
    8.  Qualora, al compimento del diciottesimo anno di età, il
  nato in seguito a TPA decida di voler conoscere e frequentare
  il donatore o la donatrice, questi ultimi possono frequentare
  il figlio genetico secondo le modalità previste dall'atto
  notarile di cui all'articolo 8, comma 5.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-56 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0056 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=022 PAGFIN=0013 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=005600 00 FASCIDC=12DDL0056 SORTNAV=0005600 000 00000 ZZDDLC56 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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