| (Divieti).
1. Sono vietati:
a) qualsiasi forma di surrogazione della madre, di
prestito o di affitto dell'utero, ivi comprese eventuali
gestazioni animali o artificiali e l'impianto di embrioni
ottenuti con lavaggio uterino o tecniche analoghe: la donna
che porta a compimento la gravidanza e partorisce in seguito a
TPA è a tutti gli effetti e in ogni caso madre giuridica e
legittima del nato, indipendentemente dall'origine dell'ovulo
fecondato;
b) le manipolazioni del patrimonio genetico dei
gameti, le clonazioni, le ibridazioni, le mescolanze di sperma
di più persone;
c) la conservazione mediante congelamento, ovvero
mediante altre tecniche atte a consentire il successivo
impianto di embrioni in soprannumero risultanti da un
intervento con TPA per un periodo superiore a tre mesi;
d) qualsiasi tipo di manipolazione o sperimentazione a
fini eugenetici.
2. Gli embrioni congelati eventualmente esistenti al
momento della data di entrata in vigore della presente legge
possono essere conservati, per un periodo non superiore a sei
mesi, esclusivamente in vista di un possibile impianto
nell'utero della donna che ha richiesto l'intervento con
TPA.
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