| (Deleghe).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro della sanità, attraverso i
suoi
Pag. 15
organi tecnico-scientifici, promuove ricerche sulle cause
della sterilità e ne pubblicizza i risultati anche mediante
periodiche relazioni al Parlamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro della sanità dispone, con
proprio decreto, il censimento dei centri che hanno svolto o
che intendono svolgere attività di banca dei gameti e che, a
tal fine, richiedono l'autorizzazione. Lo stesso decreto
stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per la
concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di tale
attività.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro della sanità dispone, con
proprio decreto, il censimento dei centri che hanno attuato o
che intendono attuare interventi con TPA e che, a tal fine,
richiedono l'autorizzazione. Lo stesso decreto stabilisce i
requisiti, i criteri e le modalità per la concessione
dell'autorizzazione all'attuazione di interventi con TPA.
| |