| (Norme transitorie).
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo 12, commi 2 e 3, sono sospesi tutti gli
interventi con TPA, con esclusione di quelli già in corso.
2. I gameti di provenienza anonima donati prima della data
di entrata in vigore della presente legge non possono essere
utilizzati per interventi con TPA.
| |