Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


785
DDL0056-0016
Progetto di legge Camera n. 56 - testo presentato - (DDL12-56)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C56. TESTIPDL
...C56.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC56 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Sanzioni).
    1.  Chiunque commetta violazione delle norme stabilite dai
  commi 3 e 4 dell'articolo 4 è punito, ove il fatto non
  costituisca più grave reato, con la reclusione da due a cinque
  anni.  Qualora la violazione sia commessa da personale medico,
  si applica anche l'interdizione dall'esercizio della
  professione per tre anni.  Qualora la violazione sia commessa
  dai responsabili di banche
 
                              Pag. 16
 
  dei gameti o di centri per interventi con TPA, il Ministro
  della sanità dispone la revoca immediata dell'autorizzazione
  di cui all'articolo 12, commi 2 e 3.
    2.  Chiunque, in violazione degli articoli 3 e 6, comma 1,
  occulti l'identità del donatore o della donatrice o effettui
  interventi con gameti di provenienza anonima è punito con la
  reclusione da due a cinque anni, ove il fatto non costituisca
  più grave reato.  Qualora la violazione sia commessa da
  personale medico, si applica anche l'interdizione
  dall'esercizio della professione per tre anni.  Qualora la
  violazione sia commessa dai responsabili di banche dei gameti
  o di centri per interventi con TPA, il Ministro della sanità
  dispone la revoca immediata dell'autorizzazione di cui
  all'articolo 12, commi 2 e 3.
    3.  Chiunque non osservi i divieti previsti dall'articolo 11
  è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, ove il
  fatto non costituisca più grave reato.  Qualora la violazione
  sia commessa da personale medico, si applica anche
  l'interdizione dall'esercizio della professione per tre anni.
  Qualora la violazione sia commessa dai responsabili di banche
  dei gameti o di centri per interventi con TPA, il Ministro
  della sanità dispone la revoca immediata dell'autorizzazione
  di cui all'articolo 12, commi 2 e 3.
    4.  Nei casi di inossevanza delle disposizioni contenute
  nell'articolo 9, commi 1 e 2, il contravventore è punito, ove
  il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da
  lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
    5.  Nei casi di infedeltà delle dichiarazioni previste
  dall'articolo 8, comma 5, è prevista, ove il fatto non
  costituisca più grave reato, l'ammenda da lire tre milioni a
  lire cinque milioni.
    6.  La banca dei gameti o il centro per interventi con TPA
  che non rispettino le regole igienico-sanitari o gli
  adempimenti previsti in relazione all'identità del donatore o
  della donatrice sono soggetti a revoca immediata
  dell'autorizzazione allo svolgimento della loro attività di
  cui all'articolo 12, commi 2 e 3.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-56 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0056 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=029 PAGFIN=0016 RIGFIN=038 UPAG=SI PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=005600 00 FASCIDC=12DDL0056 SORTNAV=0005600 000 00000 ZZDDLC56 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati