| (Sanzioni).
1. Chiunque commetta violazione delle norme stabilite dai
commi 3 e 4 dell'articolo 4 è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato, con la reclusione da due a cinque
anni. Qualora la violazione sia commessa da personale medico,
si applica anche l'interdizione dall'esercizio della
professione per tre anni. Qualora la violazione sia commessa
dai responsabili di banche
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dei gameti o di centri per interventi con TPA, il Ministro
della sanità dispone la revoca immediata dell'autorizzazione
di cui all'articolo 12, commi 2 e 3.
2. Chiunque, in violazione degli articoli 3 e 6, comma 1,
occulti l'identità del donatore o della donatrice o effettui
interventi con gameti di provenienza anonima è punito con la
reclusione da due a cinque anni, ove il fatto non costituisca
più grave reato. Qualora la violazione sia commessa da
personale medico, si applica anche l'interdizione
dall'esercizio della professione per tre anni. Qualora la
violazione sia commessa dai responsabili di banche dei gameti
o di centri per interventi con TPA, il Ministro della sanità
dispone la revoca immediata dell'autorizzazione di cui
all'articolo 12, commi 2 e 3.
3. Chiunque non osservi i divieti previsti dall'articolo 11
è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, ove il
fatto non costituisca più grave reato. Qualora la violazione
sia commessa da personale medico, si applica anche
l'interdizione dall'esercizio della professione per tre anni.
Qualora la violazione sia commessa dai responsabili di banche
dei gameti o di centri per interventi con TPA, il Ministro
della sanità dispone la revoca immediata dell'autorizzazione
di cui all'articolo 12, commi 2 e 3.
4. Nei casi di inossevanza delle disposizioni contenute
nell'articolo 9, commi 1 e 2, il contravventore è punito, ove
il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
5. Nei casi di infedeltà delle dichiarazioni previste
dall'articolo 8, comma 5, è prevista, ove il fatto non
costituisca più grave reato, l'ammenda da lire tre milioni a
lire cinque milioni.
6. La banca dei gameti o il centro per interventi con TPA
che non rispettino le regole igienico-sanitari o gli
adempimenti previsti in relazione all'identità del donatore o
della donatrice sono soggetti a revoca immediata
dell'autorizzazione allo svolgimento della loro attività di
cui all'articolo 12, commi 2 e 3.
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