| 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituita la commissione per la conversione industriale, con
lo scopo di realizzare un osservatorio permanente sulla
struttura produttiva militare nazionale e di predisporre piani
per la conversione industriale a fini civili di aziende che
producono beni e servizi per usi militari.
2. La commissione è composta da un rappresentante ciascuno
per i Ministeri della difesa, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del
tesoro, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali,
da tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, da
tre esperti nominati dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri e da tre esperti designati d'intesa dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati.
3. La commissione elegge nel proprio seno il presidente.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio
decreto nomina il segretario della commissione e stabilisce
l'organizzazione e la retribuzione del personale, comunque in
numero non inferiore a sette unità, l'assunzione anche
temporanea di consulenti, in numero non superiore a sette
unità, nonché le indennità da corrispondere ai componenti la
commissione.
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