| 1. La commissione per la conversione industriale predispone
il programma degli orientamenti per la conversione
industriale.
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2. Il programma è redatto entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato
annualmente.
3. Il programma è basato su un'analisi macroeconomica della
realtà produttiva e del mercato nazionale ed internazionale.
Esso illustra le linee guida delle metodologie pratiche per la
conversione industriale dal settore militare a quello civile,
con particolare riferimento al riaddestramento ed alla
riorganizzazione del personale manageriale, tecnico,
amministrativo e di produzione, alla trasformazione degli
impianti, alle questioni normative e contrattuali, alle
implicazioni verso altri settori produttivi collegati, nonché
verso le comunità e le aree interessate.
4. Al programma è allegato, aggiornato annualmente, un
censimento analitico delle aziende che producono beni e
servizi destinati ad uso militare, con l'indicazione del
controllo proprietario, del fatturato e dei principali
indicatori economici, del numero dei dipendenti e della loro
qualificazione professionale, dei materiali in linea di
produzione, di quelli prodotti in passato, nonché delle
attività di ricerca e sviluppo attualmente in corso.
5. Il programma è trasmesso ai comitati locali per gli
impieghi alternativi di cui all'articolo 4, nonché alle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
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