| 1. I comitati per gli impieghi alternativi sono costituiti
su base provinciale, nelle province in cui sono presenti
aziende produttrici di beni e servizi per fini militari le
quali impieghino complessivamente almeno cento persone.
2. Sulla base di analisi aggiornate della situazione
produttiva, economica ed occupazionale, i comitati elaborano i
piani per la conversione parziale o totale delle imprese
operanti nella provincia di competenza ai fini civili, secondo
gli indirizzi identificati nell'articolo 3.
3. I piani devono contenere progetti dettagliati circa
l'uso alternativo e la ristrutturazione degli impianti e delle
tecnologie esistenti, nonché il riorientamento e la formazione
del personale in funzione dei reimpieghi proposti.
4. I comitati sono costituiti da sette membri nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui tre
esperti designati dai presidenti dei consigli provinciali
d'intesa con i sindaci dei comuni sui cui territori insistono
le imprese, due rappresentanti sindacali e due rappresentanti
delle imprese designati dalle competenti organizzazioni
territoriali.
5. I comitati provvedono ad un aggiornamento semestrale
delle analisi della struttura produttiva locale, con
particolare riferimento al controllo proprietario, al
fatturato, al personale con la relativa specifica
professionale, ai materiali in linea di produzione, alle
attività di ricerca e sviluppo.
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6. La documentazione di cui al comma 5 è trasmessa alla
commissione per la conversione industriale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. I comitati possono avvalersi di consulenti in numero non
superiore alle tre unità e dispongono di personale in numero
non superiore alle tre unità, ai sensi del quattordicesimo e
quindicesimo comma dell'articolo 3- bis della legge 1^
giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni.
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