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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


791
DDL0057-0006
Progetto di legge Camera n. 57 - testo presentato - (DDL12-57)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C57. TESTIPDL
...C57.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC57 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  I comitati per gli impieghi alternativi sono costituiti
  su base provinciale, nelle province in cui sono presenti
  aziende produttrici di beni e servizi per fini militari le
  quali impieghino complessivamente almeno cento persone.
    2.  Sulla base di analisi aggiornate della situazione
  produttiva, economica ed occupazionale, i comitati elaborano i
  piani per la conversione parziale o totale delle imprese
  operanti nella provincia di competenza ai fini civili, secondo
  gli indirizzi identificati nell'articolo 3.
    3.  I piani devono contenere progetti dettagliati circa
  l'uso alternativo e la ristrutturazione degli impianti e delle
  tecnologie esistenti, nonché il riorientamento e la formazione
  del personale in funzione dei reimpieghi proposti.
    4.  I comitati sono costituiti da sette membri nominati con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui tre
  esperti designati dai presidenti dei consigli provinciali
  d'intesa con i sindaci dei comuni sui cui territori insistono
  le imprese, due rappresentanti sindacali e due rappresentanti
  delle imprese designati dalle competenti organizzazioni
  territoriali.
    5.  I comitati provvedono ad un aggiornamento semestrale
  delle analisi della struttura produttiva locale, con
  particolare riferimento al controllo proprietario, al
  fatturato, al personale con la relativa specifica
  professionale, ai materiali in linea di produzione, alle
  attività di ricerca e sviluppo.
 
                              Pag. 10
 
    6.  La documentazione di cui al comma 5 è trasmessa alla
  commissione per la conversione industriale presso la
  Presidenza del Consiglio dei ministri.
    7.  I comitati possono avvalersi di consulenti in numero non
  superiore alle tre unità e dispongono di personale in numero
  non superiore alle tre unità, ai sensi del quattordicesimo e
  quindicesimo comma dell'articolo 3- bis  della legge 1^
  giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed
  integrazioni.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-57 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0057 TOTPAG=0013 TOTDOC=0009 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=011 PAGFIN=0010 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=005700 00 FASCIDC=12DDL0057 SORTNAV=0005700 000 00000 ZZDDLC57 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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