| 1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato il Fondo di solidarietà in favore
dei dipendenti di imprese operanti nel settore militare
interessate da un processo di conversione industriale. Il
Fondo ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041,
come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n.
468, ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, d'intesa con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza
sociale.
2. Alle prestazioni erogate dal Fondo sono ammessi gli
operai, gli impiegati ed i tecnici dipendenti di imprese
operanti nel settore militare ivi impiegati almeno sei mesi
prima della data di entrata in vigore della presente legge i
quali, per imprescindibili motivi di coscienza, dichiarino
presso il competente ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione di non voler proseguire nella loro
collaborazione con le attività di dette imprese.
3. I soggetti di cui al comma 2 hanno diritto alla
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, per un periodo non
superiore ai diciotto mesi.
4. La corresponsione dell'indennità cessa all'atto
dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
5. Durante il periodo di godimento del trattamento di
integrazione salariale, i lavoratori di cui al presente
articolo sono
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ammessi, con priorità su qualunque altro lavoratore, ai corsi
di formazione e di riqualificazione professionale organizzati
ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. In caso di
ingiustificato rifiuto del lavoratore è sospesa l'erogazione
del trattamento di integrazione salariale.
6. Durante il medesimo periodo, sono ammesse ai benefici di
cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
cooperative di produzione e di lavoro, costituite
esclusivamente da lavoratori di cui al presente articolo.
7. Sempre durante il suddetto periodo, ai lavoratori di cui
al presente articolo che intendano svolgere attività di lavoro
autonomo possono essere concessi, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
parere del Fondo di cui al comma 1, mutui agevolati e
contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli
istituti di credito a medio termine.
8. All'atto dell'erogazione dei benefici di cui ai commi 6
e 7, cessa l'erogazione del trattamento di integrazione
salariale.
9. Trascorso il periodo di cui al comma 3, i lavoratori che
risultassero ancora privi di occupazione hanno diritto alla
corresponsione della metà del trattamento di cui al suddetto
comma per un periodo non superiore a dodici mesi, e sono
iscritti nelle liste ordinarie di collocamento con priorità su
tutti gli altri lavoratori in cerca di occupazione. I soggetti
assunti dalle imprese operanti nel settore militare i quali
rifiutino l'assunzione per imprescindibili motivi di coscienza
ottengono automaticamente il ripristino della posizione
precedentemente occupata nelle graduatorie.
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