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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


792
DDL0057-0007
Progetto di legge Camera n. 57 - testo presentato - (DDL12-57)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C57. TESTIPDL
...C57.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC57 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  E' istituito presso il Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato il Fondo di solidarietà in favore
  dei dipendenti di imprese operanti nel settore militare
  interessate da un processo di conversione industriale.  Il
  Fondo ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai
  sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041,
  come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n.
  468, ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri, d'intesa con i Ministri dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza
  sociale.
    2.  Alle prestazioni erogate dal Fondo sono ammessi gli
  operai, gli impiegati ed i tecnici dipendenti di imprese
  operanti nel settore militare ivi impiegati almeno sei mesi
  prima della data di entrata in vigore della presente legge i
  quali, per imprescindibili motivi di coscienza, dichiarino
  presso il competente ufficio provinciale del lavoro e della
  massima occupazione di non voler proseguire nella loro
  collaborazione con le attività di dette imprese.
    3.  I soggetti di cui al comma 2 hanno diritto alla
  corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
  cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, per un periodo non
  superiore ai diciotto mesi.
    4.  La corresponsione dell'indennità cessa all'atto
  dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
    5.  Durante il periodo di godimento del trattamento di
  integrazione salariale, i lavoratori di cui al presente
  articolo sono
 
                              Pag. 11
 
  ammessi, con priorità su qualunque altro lavoratore, ai corsi
  di formazione e di riqualificazione professionale organizzati
  ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.  In caso di
  ingiustificato rifiuto del lavoratore è sospesa l'erogazione
  del trattamento di integrazione salariale.
    6.  Durante il medesimo periodo, sono ammesse ai benefici di
  cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
  cooperative di produzione e di lavoro, costituite
  esclusivamente da lavoratori di cui al presente articolo.
    7.  Sempre durante il suddetto periodo, ai lavoratori di cui
  al presente articolo che intendano svolgere attività di lavoro
  autonomo possono essere concessi, con decreto del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
  parere del Fondo di cui al comma 1, mutui agevolati e
  contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli
  istituti di credito a medio termine.
    8.  All'atto dell'erogazione dei benefici di cui ai commi 6
  e 7, cessa l'erogazione del trattamento di integrazione
  salariale.
    9.  Trascorso il periodo di cui al comma 3, i lavoratori che
  risultassero ancora privi di occupazione hanno diritto alla
  corresponsione della metà del trattamento di cui al suddetto
  comma per un periodo non superiore a dodici mesi, e sono
  iscritti nelle liste ordinarie di collocamento con priorità su
  tutti gli altri lavoratori in cerca di occupazione.  I soggetti
  assunti dalle imprese operanti nel settore militare i quali
  rifiutino l'assunzione per imprescindibili motivi di coscienza
  ottengono automaticamente il ripristino della posizione
  precedentemente occupata nelle graduatorie.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-57 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0057 TOTPAG=0013 TOTDOC=0009 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=011 PAGFIN=0011 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=005700 00 FASCIDC=12DDL0057 SORTNAV=0005700 000 00000 ZZDDLC57 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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