| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 in
lire 800 miliardi, si provvede:
a) tramite l'aumento del 100 per cento e del 200
per cento delle tasse sulle concessioni governative di cui
rispettivamente ai numeri 14, 15, comma 1), 17, comma 4), e
18, comma 2), e ai numeri 16, commi 1) e 2), 17, commi 1), 2)
e 3), e 18, comma 1), della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 della
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992;
b) tramite il versamento all'erario, da parte delle
aziende produttrici di materiale bellico, dell'1 per cento del
proprio fatturato annuo.
2. Il versamento di cui alla lettera b) del comma 1 è
regolato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
da
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emanar non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Le somme di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 sono così ripartite:
a) per il 10 per cento alla commissione per la
conversione industriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri;
b) per il 20 per cento ai comitati per gli impieghi
alternativi, attraverso una suddivisione proporzionale
stabilita dalla commissione per la conversione industriale;
c) per il 35 per cento al Fondo di solidarietà di
cui all'articolo 5;
d) per il rimanente 35 per cento al Fondo per il
riassetto economico di cui all'articolo 6.
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