| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge di
modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 175
del 1988, sottoscritta da parlamentari di diversi gruppi, si
propone di rendere effettivo e pienamente operativo il
recepimento della direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attività produttive. Ad
oltre quattro anni dalla sua entrata in vigore, i dettati del
decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988
risultano in buona parte inattuati.
Al 25 maggio 1992 risultano apposite notifiche presentate
da 211 stabilimenti per un totale di 708 impianti, suddivisi
nelle seguenti tipologie:
impianti chimici e petrolchimici .......... n. 163
depositi di sostanze liquidegassose ....... " 47
depositi di sostanze liquefatte ........... " 178
impianti di raffinazione petrolifera ...... " 320
Totale ... n. 708
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Gli stabilimenti corrispondenti alle diverse tipologie
risultano così suddivisi:
stabilimenti chimici ............. n. 76
depositi liquidi ................. " 13
depositi gas liquefatti .......... " 104
raffinerie ....................... " 18
La distribuzione delle notifiche per regione è la
seguente:
REGIONI Siti Impianti
Piemonte ............... 15 44
Lombardia .............. 32 123
Trentino-Alto Adige .... 1 1
Veneto ................. 19 60
Friuli-Venezia Giulia .. 4 7
Liguria ................ 15 23
Emilia-Romagna ......... 21 31
Toscana ................ 12 37
Umbria ................. 3 4
Marche ................. 5 29
Lazio .................. 13 30
Abruzzo ................ 4 4
Campania ............... 14 43
Puglia ................. 17 53
Calabria ............... 3 5
Sicilia ................ 20 153
Sardegna ............... 13 58
211 705
Su 211 stabilimenti e 705 impianti a più alto rischio
risultano, dopo quattro anni, avviate solo 21 istruttorie
relative a 168 impianti (di queste, 12 istruttorie sono in
attesa della conferenza di servizio, 4 hanno terminato la
conferenza di servizio e 5 sono in attesa del decreto finale
con le prescrizioni per la sicurezza, nessuna è stata
definitivamente conclusa).
La situazione dell'applicazione dell'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 è ancora più
critica: si tratta degli impianti soggetti ad obbligo di
dichiarazione alle regioni e dei relativi interventi di
verifica e di prescrizione di misure di sicurezza a cura delle
regioni stesse.
Di alcune regioni non si conoscono nemmeno i dati (Sicilia,
Sardegna, Campania, Abruzzo, Valle d'Aosta, Trentino-Alto
Adige), di altre si conoscono i dati seguenti:
Industrie
Piemonte .......... 71
Lombardia ......... 320
Veneto ............ 95
Friuli ............ 12
Liguria ........... 22
Emilia-Romagna .... 81
Toscana ........... 65
Marche ............ 9
Umbria ............ 10
Lazio ............. 40
Molise ............ 4
Puglie ............ 30
Basilicata ........ 4
Calabria .......... 3
Totale ... 766
Per far fronte alle previsioni del decreto del Presidente
della Repubblica n. 175 del 1988 solo tre regioni hanno
provveduto all'emanazione di proprie leggi (Lombardia, con
legge regionale 10 maggio 1990, n. 50; Emilia-Romagna, con
legge regionale 30 maggio 1991, n. 13; Toscana, con legge
regionale 12 agosto 1991, n. 41); altre regioni stanno
discutendo proposte di legge (Piemonte, Liguria, Lazio,
Puglia, Trentino-Alto Adige, Marche e Veneto); di altre ancora
non si sa nulla.
Tutte le regioni sono comunque nella condizione di forte
difficoltà a far fronte ai compiti previsti, senza dotazioni
organiche e senza finanziamenti minimamente adeguati.
Data l'evidente difficoltà all'applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, su sollecitazione
dell'Associazione ambiente e lavoro e di alcuni gruppi
parlamentari, solo il 7 gennaio 1992 il Governo ha approvato
un decreto-legge che prevede alcune modifiche necessarie, ma
non sufficienti: decreto
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poi reiterato il 20 maggio 1992 (decreto-legge n. 288) e che
è poi decaduto.
Dati i ritardi il Ministro dell'ambiente, inoltre,
provvedeva, il 12 febbraio 1992, con proprie ordinanze
cautelative per undici stabilimenti industriali che
prescrivevano interventi urgenti sulle tecnologie e sugli
impianti finalizzati alla sicurezza delle popolazioni e
dell'ambiente.
Circa 1.800 sindaci infine dovevano informare, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 175 del 1988, le popolazioni: nessun sindaco ha
adempiuto a tale obbligo; decine di migliaia di lavoratori
dovevano essere informati dai fabbricanti, a norma
dell'articolo 3, comma 2, del più volte citato decreto del
Presidente della Repubblica, sui rischi possibili e le
conseguenti misure di prevenzione e sicurezza: non sono noti
casi concreti di totale adempimento.
Le inadempienze sopra riscontrate sono dovute a varie
cause: il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del
1988 aveva oggettivi limiti dovuti alla sua stessa natura di
atto normativo. Trattasi infatti di un decreto legislativo
emanato in virtù della nota legge delega 16 aprile 1987, n.
183; come tutti i decreti legislativi era quindi vincolato nei
limiti contenuti nella delega; nel tempo di dodici mesi, non
era materialmente possibile innovare le competenze delle
pubbliche amministrazioni, creare istituti nuovi e inserire
capitoli di spesa; impossibile poi sanare le carenze di
organico nei settori della pubblica amministrazione, ed in
particolare del Ministero dell'ambiente, all'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), all'Istituto superiore di sanità (ISS) nei vigili
del fuoco, nelle regioni e nei servizi territoriali e
multizonali delle unità sanitarie locali.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988
ha consentito comunque la emersione di migliaia di attività a
rischio rilevante.
Avanziamo perciò la proposta di una consistente innovazione
delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 175
del 1988 e quindi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 31 marzo 1989, che superi alcuni dei principali
limiti evidenziatisi con la prima applicazione.
Essi possono essere sintetizzabili in:
1) troppi pareri e concerti vincolanti;
2) insufficienza di organici;
3) migliore definizione dei doveri di informazione;
4) modifica delle soglie quantitative delle diverse
classi;
5) recepimento di nuove direttive della CEE;
6) realizzazione di una appropriata banca dati.
E' necessaria una modifica ottenibile in tempi rapidi, in
quanto tale da non stravolgere la struttura potenziale del
decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988; la
legge sui rischi rilevanti, che continuiamo a ritenere
strumento decisivo, può e deve essere attuata perché quanto
più non si attuano le leggi, tanto più si penalizzano gli
onesti e si diminuisce la credibilità dello Stato.
Proponiamo, perciò, limitate correzioni che sono facilmente
attuabili e toglierebbero molti dei "granelli di sabbia" che
possono bloccare l'ingranaggio.
La proposta di legge odierna che presentiamo recupera
alcuni contenuti del decreto del Ministro dell'ambiente e li
arricchisce con le proproste avanzate dall'Associazione
ambiente e lavoro nel convegno "Rischi rilevanti" svoltosi a
Milano il 18 febbraio 1991.
Le istruttorie nazionali sugli impianti soggetti a notifica
sono bloccate per molti motivi, ma principalmente perché per
arrivare ad una decisione occorrono i pareri del Ministero
dell'ambiente; del Ministero della sanità; dell'Istituto
superiore di sanità; dell'Istituto superiore per la
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prevenzione e la sicurezza del lavoro; del CNR; dei vigili del
fuoco; della Commissione del Ministero della sanità istituita
con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1985; del
Coordinamento attività sicurezza industriale istituito con
decreto ministeriale in data 18 dicembre 1985; della regione;
del comune; della USL. Non esiste cioè un unico "colpevole" in
caso di omesso parere poiché i responsabili sono tanti e non è
dato sapere, dunque, a chi addossare le responsabilità.
Proponiamo di snellire l' iter dell'istruttoria in
tale maniera:
1) facendo inviare le notifiche immediatamente a
Ministeri, regioni, comuni, USL;
2) svolgere l'istruttoria, chiedendo ulteriori eventuali
informazioni al fabbricante;
3) convocare una conferenza di servizio, presenti tutti i
soggetti od enti coinvolti:
4) convocare una seconda conferenza di servizio, laddove
necessario, ultimata la quale l'istruttoria si conclude, anche
se alcuni degli undici soggetti non vi partecipino;
5) i Ministri competenti esaminano le conclusioni del
responsabile dell'istruttoria (non necessariamente un
funzionario ministeriale, ma anche un dirigente delle
pubbliche amministrazioni, dell'ISS, dell'ISPESL, delle USL, e
altri purché con certificate competenze in materia).
L'informazione pubblica era uno dei punti qualificanti del
decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, ed
uno dei maggiori adempimenti incompiuti. Pertanto proponiamo
di:
1) recepire la "scheda di informazione" (allegato
V- ter alla proposta di legge e proposta dalla rivista
Dossier ambiente n. 11), che ha ottenuto significativi e
generalizzati consensi da parte di tutte le forze pubbliche e
sociali. La scheda, obbligatoriamente completata dal
fabbricante e controllata dalla pubblica amministrazione, deve
essere disponibile non solo per cittadini e lavoratori, ma
anche per altre aziende che acquistano la materia, perché chi
vende non sempre evidenzia i rischi possibili e le prevenzioni
da adottare.
In tema di legislazione regionale proponiamo di:
1) evidenziare meglio i compiti delle regioni;
2) indicare i criteri della legislazione regionale, sullo
schema della legge regionale 10 maggio 1990, n. 50, della
Lombardia;
3) definire una istruttoria regionale, simile anche se
più snella di quella ministeriale.
Per quanto concerne il personale ed i finanziamenti, la
presente iniziativa propone di:
1) aumentare gli organici presso il Ministero
dell'ambiente per 110 unità comprensive di tutte le figure
tecniche ed amministrative necessarie (si tratta di una
persona ogni sette notifiche, dunque una quantità appena
sufficiente);
2) aumentare gli organici dell'Istituto superiore di
sanità di almeno 20 unità come minimo indispensabile, avendo
limitato il loro intervento a "quanto di competenza" e non "a
tutto" come nel precedente testo del decreto del Presidente
della Repubblica n. 175 del 1988;
3) aumentare di 52 unità i tecnici dei vigili del fuoco,
distribuiti regionalmente;
4) aumentare di 200 unità il personale delle regioni da
distribuire in proporzione alla presenza di impianti a
rischio;
5) stanziare la somma necessaria a pagare il suddetto
personale, acquistare le attrezzature minime indispensabili e
a definire una limitata indennità agli istruttori, che sono
pagati dalle pubbliche amministrazioni competenti;
6) realizzare la banca dati sulle attività a rischio
industriale, già definita dall'articolo 13, comma 1, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica
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n. 175 del 1988 all'interno del programma SINA, di cui al
Piano triennale, dunque all'interno di finanziamenti già
previsti da detto programma e senza costi aggiuntivi.
Infine circa i poteri sostitutivi, si propone una via che
ci sembra ragionevole:
1) si stabilisce un'autorità, il Ministro dell'ambiente,
per le notifiche e la regione per le dichiarazioni, che sia
titolata a decidere dopo aver acquisito i pareri degli enti
competenti;
2) essendo in presenza di una decisione formale della
pubblica amministrazione (presa dopo che vi sono state almeno
due sedi per esprimere motivati dissensi), il Ministero o la
regione si prevede che possano adottare provvedimenti
sostitutivi, in assenza di adempimenti delle autorità
territoriali. Tali provvedimenti sostitutivi possono andare in
ogni senso: concedere autorizzazioni oppure revocarle.
Sottolineando che questa proposta intende salvaguardare sia i
diritti a conoscere, ad avanzare dubbi e riserve e a chiedere
supplementi di indagine, sia a poter alfine decidere fra tre
ipotesi: "SI", "NO", "SI a condizione che si adottino queste
varianti".
Onorevoli colleghi, ribadiamo che la presente proposta di
legge intende introdurre alcune limitate modifiche per una
miglior attuazione della legge sui rischi rilevanti.
Ricordiamo ancora che le modifiche recepiscono in larga misura
sia le proposte avanzate dal Ministero dell'ambiente sia
quelle sostenute dall'Associazione ambiente e lavoro, dalla
Lega pr l'ambiente e dalla Società nazionale degli operatori
della prevenzione.
Auspichiamo, pertanto, che l'esame della presente proposta
possa avvenire in tempi rapidi e che sia possibile procedere
in sede legislativa da parte delle competenti Commissioni
parlamentari.
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