Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


796
DDL0058-0002
Progetto di legge Camera n. 58 - testo presentato - (DDL12-58)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C58. TESTIPDL
...C58.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC58 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge di
  modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 175
  del 1988, sottoscritta da parlamentari di diversi gruppi, si
  propone di rendere effettivo e pienamente operativo il
  recepimento della direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti
  rilevanti connessi con determinate attività produttive.  Ad
  oltre quattro anni dalla sua entrata in vigore, i dettati del
  decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988
  risultano in buona parte inattuati.
    Al 25 maggio 1992 risultano apposite notifiche presentate
  da 211 stabilimenti per un totale di 708 impianti, suddivisi
  nelle seguenti tipologie:
          impianti chimici e petrolchimici ..........  n.  163
          depositi di sostanze liquidegassose .......  "    47
          depositi di sostanze liquefatte ...........  "   178
          impianti di raffinazione petrolifera ......  "   320
                                           Totale ...  n.  708
 
                               Pag. 2
 
    Gli stabilimenti corrispondenti alle diverse tipologie
  risultano così suddivisi:
                   stabilimenti chimici .............  n.   76
                   depositi liquidi .................  "    13
                   depositi gas liquefatti ..........  "   104
                   raffinerie .......................  "    18
    La distribuzione delle notifiche per regione è la
  seguente:
     REGIONI                Siti     Impianti
  Piemonte ...............   15         44
  Lombardia ..............   32        123
  Trentino-Alto Adige ....    1          1
  Veneto .................   19         60
  Friuli-Venezia Giulia ..    4          7
  Liguria ................   15         23
  Emilia-Romagna .........   21         31
  Toscana ................   12         37
  Umbria .................    3          4
  Marche .................    5         29
  Lazio ..................   13         30
  Abruzzo ................    4          4
  Campania ...............   14         43
  Puglia .................   17         53
  Calabria ...............    3          5
  Sicilia ................   20        153
  Sardegna ...............   13         58
                            211        705
    Su 211 stabilimenti e 705 impianti a più alto rischio
  risultano, dopo quattro anni, avviate solo 21 istruttorie
  relative a 168 impianti (di queste, 12 istruttorie sono in
  attesa della conferenza di servizio, 4 hanno terminato la
  conferenza di servizio e 5 sono in attesa del decreto finale
  con le prescrizioni per la sicurezza, nessuna è stata
  definitivamente conclusa).
    La situazione dell'applicazione dell'articolo 6 del decreto
  del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 è ancora più
  critica: si tratta degli impianti soggetti ad obbligo di
  dichiarazione alle regioni e dei relativi interventi di
  verifica e di prescrizione di misure di sicurezza a cura delle
  regioni stesse.
    Di alcune regioni non si conoscono nemmeno i dati (Sicilia,
  Sardegna, Campania, Abruzzo, Valle d'Aosta, Trentino-Alto
  Adige), di altre si conoscono i dati seguenti:
                     Industrie
  Piemonte ..........   71
  Lombardia .........  320
  Veneto ............   95
  Friuli ............   12
  Liguria ...........   22
  Emilia-Romagna ....   81
  Toscana ...........   65
  Marche ............    9
  Umbria ............   10
  Lazio .............   40
  Molise ............    4
  Puglie ............   30
  Basilicata ........    4
  Calabria ..........    3
           Totale ...  766
    Per far fronte alle previsioni del decreto del Presidente
  della Repubblica n. 175 del 1988 solo tre regioni hanno
  provveduto all'emanazione di proprie leggi (Lombardia, con
  legge regionale 10 maggio 1990, n. 50;  Emilia-Romagna, con
  legge regionale 30 maggio 1991, n. 13;  Toscana, con legge
  regionale 12 agosto 1991, n. 41); altre regioni stanno
  discutendo proposte di legge (Piemonte, Liguria, Lazio,
  Puglia, Trentino-Alto Adige, Marche e Veneto); di altre ancora
  non si sa nulla.
    Tutte le regioni sono comunque nella condizione di forte
  difficoltà a far fronte ai compiti previsti, senza dotazioni
  organiche e senza finanziamenti minimamente adeguati.
    Data l'evidente difficoltà all'applicazione del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, su sollecitazione
  dell'Associazione ambiente e lavoro e di alcuni gruppi
  parlamentari, solo il 7 gennaio 1992 il Governo ha approvato
  un decreto-legge che prevede alcune modifiche necessarie, ma
  non sufficienti: decreto
 
                               Pag. 3
 
  poi reiterato il 20 maggio 1992 (decreto-legge n. 288) e che
  è poi decaduto.
    Dati i ritardi il Ministro dell'ambiente, inoltre,
  provvedeva, il 12 febbraio 1992, con proprie ordinanze
  cautelative per undici stabilimenti industriali che
  prescrivevano interventi urgenti sulle tecnologie e sugli
  impianti finalizzati alla sicurezza delle popolazioni e
  dell'ambiente.
    Circa 1.800 sindaci infine dovevano informare, ai sensi
  dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 175 del 1988, le popolazioni: nessun sindaco ha
  adempiuto a tale obbligo; decine di migliaia di lavoratori
  dovevano essere informati dai fabbricanti, a norma
  dell'articolo 3, comma 2, del più volte citato decreto del
  Presidente della Repubblica, sui rischi possibili e le
  conseguenti misure di prevenzione e sicurezza: non sono noti
  casi concreti di totale adempimento.
    Le inadempienze sopra riscontrate sono dovute a varie
  cause: il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del
  1988 aveva oggettivi limiti dovuti alla sua stessa natura di
  atto normativo.  Trattasi infatti di un decreto legislativo
  emanato in virtù della nota legge delega 16 aprile 1987, n.
  183; come tutti i decreti legislativi era quindi vincolato nei
  limiti contenuti nella delega; nel tempo di dodici mesi, non
  era materialmente possibile innovare le competenze delle
  pubbliche amministrazioni, creare istituti nuovi e inserire
  capitoli di spesa; impossibile poi sanare le carenze di
  organico nei settori della pubblica amministrazione, ed in
  particolare del Ministero dell'ambiente, all'Istituto
  superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
  (ISPESL), all'Istituto superiore di sanità (ISS) nei vigili
  del fuoco, nelle regioni e nei servizi territoriali e
  multizonali delle unità sanitarie locali.
    Il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988
  ha consentito comunque la emersione di migliaia di attività a
  rischio rilevante.
    Avanziamo perciò la proposta di una consistente innovazione
  delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 175
  del 1988 e quindi del decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri 31 marzo 1989, che superi alcuni dei principali
  limiti evidenziatisi con la prima applicazione.
    Essi possono essere sintetizzabili in:
      1) troppi pareri e concerti vincolanti;
      2) insufficienza di organici;
      3) migliore definizione dei doveri di informazione;
      4) modifica delle soglie quantitative delle diverse
  classi;
      5) recepimento di nuove direttive della CEE;
      6) realizzazione di una appropriata banca dati.
    E' necessaria una modifica ottenibile in tempi rapidi, in
  quanto tale da non stravolgere la struttura potenziale del
  decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988; la
  legge sui rischi rilevanti, che continuiamo a ritenere
  strumento decisivo, può e deve essere attuata perché quanto
  più non si attuano le leggi, tanto più si penalizzano gli
  onesti e si diminuisce la credibilità dello Stato.
    Proponiamo, perciò, limitate correzioni che sono facilmente
  attuabili e toglierebbero molti dei "granelli di sabbia" che
  possono bloccare l'ingranaggio.
    La proposta di legge odierna che presentiamo recupera
  alcuni contenuti del decreto del Ministro dell'ambiente e li
  arricchisce con le proproste avanzate dall'Associazione
  ambiente e lavoro nel convegno "Rischi rilevanti" svoltosi a
  Milano il 18 febbraio 1991.
    Le istruttorie nazionali sugli impianti soggetti a notifica
  sono bloccate per molti motivi, ma principalmente perché per
  arrivare ad una decisione occorrono i pareri del Ministero
  dell'ambiente; del Ministero della sanità; dell'Istituto
  superiore di sanità; dell'Istituto superiore per la
 
                               Pag. 4
 
  prevenzione e la sicurezza del lavoro; del CNR; dei vigili del
  fuoco; della Commissione del Ministero della sanità istituita
  con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1985; del
  Coordinamento attività sicurezza industriale istituito con
  decreto ministeriale in data 18 dicembre 1985; della regione;
  del comune; della USL.  Non esiste cioè un unico "colpevole" in
  caso di omesso parere poiché i responsabili sono tanti e non è
  dato sapere, dunque, a chi addossare le responsabilità.
    Proponiamo di snellire l' iter  dell'istruttoria in
  tale maniera:
      1) facendo inviare le notifiche immediatamente a
  Ministeri, regioni, comuni, USL;
      2) svolgere l'istruttoria, chiedendo ulteriori eventuali
  informazioni al fabbricante;
      3) convocare una conferenza di servizio, presenti tutti i
  soggetti od enti coinvolti:
      4) convocare una seconda conferenza di servizio, laddove
  necessario, ultimata la quale l'istruttoria si conclude, anche
  se alcuni degli undici soggetti non vi partecipino;
      5) i Ministri competenti esaminano le conclusioni del
  responsabile dell'istruttoria (non necessariamente un
  funzionario ministeriale, ma anche un dirigente delle
  pubbliche amministrazioni, dell'ISS, dell'ISPESL, delle USL, e
  altri purché con certificate competenze in materia).
    L'informazione pubblica era uno dei punti qualificanti del
  decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, ed
  uno dei maggiori adempimenti incompiuti.  Pertanto proponiamo
  di:
      1) recepire la "scheda di informazione" (allegato
  V- ter  alla proposta di legge e proposta dalla rivista
  Dossier ambiente  n. 11), che ha ottenuto significativi e
  generalizzati consensi da parte di tutte le forze pubbliche e
  sociali.  La scheda, obbligatoriamente completata dal
  fabbricante e controllata dalla pubblica amministrazione, deve
  essere disponibile non solo per cittadini e lavoratori, ma
  anche per altre aziende che acquistano la materia, perché chi
  vende non sempre evidenzia i rischi possibili e le prevenzioni
  da adottare.
    In tema di legislazione regionale proponiamo di:
      1) evidenziare meglio i compiti delle regioni;
      2) indicare i criteri della legislazione regionale, sullo
  schema della legge regionale 10 maggio 1990, n. 50, della
  Lombardia;
      3) definire una istruttoria regionale, simile anche se
  più snella di quella ministeriale.
    Per quanto concerne il personale ed i finanziamenti, la
  presente iniziativa propone di:
      1) aumentare gli organici presso il Ministero
  dell'ambiente per 110 unità comprensive di tutte le figure
  tecniche ed amministrative necessarie (si tratta di una
  persona ogni sette notifiche, dunque una quantità appena
  sufficiente);
      2) aumentare gli organici dell'Istituto superiore di
  sanità di almeno 20 unità come minimo indispensabile, avendo
  limitato il loro intervento a "quanto di competenza" e non "a
  tutto" come nel precedente testo del decreto del Presidente
  della Repubblica n. 175 del 1988;
      3) aumentare di 52 unità i tecnici dei vigili del fuoco,
  distribuiti regionalmente;
      4) aumentare di 200 unità il personale delle regioni da
  distribuire in proporzione alla presenza di impianti a
  rischio;
      5) stanziare la somma necessaria a pagare il suddetto
  personale, acquistare le attrezzature minime indispensabili e
  a definire una limitata indennità agli istruttori, che sono
  pagati dalle pubbliche amministrazioni competenti;
      6) realizzare la banca dati sulle attività a rischio
  industriale, già definita dall'articolo 13, comma 1, lettera
  d),  del decreto del Presidente della Repubblica
 
                               Pag. 5
 
  n. 175 del 1988 all'interno del programma SINA, di cui al
  Piano triennale, dunque all'interno di finanziamenti già
  previsti da detto programma e senza costi aggiuntivi.
    Infine circa i poteri sostitutivi, si propone una via che
  ci sembra ragionevole:
      1) si stabilisce un'autorità, il Ministro dell'ambiente,
  per le notifiche e la regione per le dichiarazioni, che sia
  titolata a decidere dopo aver acquisito i pareri degli enti
  competenti;
      2) essendo in presenza di una decisione formale della
  pubblica amministrazione (presa dopo che vi sono state almeno
  due sedi per esprimere motivati dissensi), il Ministero o la
  regione si prevede che possano adottare provvedimenti
  sostitutivi, in assenza di adempimenti delle autorità
  territoriali.  Tali provvedimenti sostitutivi possono andare in
  ogni senso: concedere autorizzazioni oppure revocarle.
  Sottolineando che questa proposta intende salvaguardare sia i
  diritti a conoscere, ad avanzare dubbi e riserve e a chiedere
  supplementi di indagine, sia a poter alfine decidere fra tre
  ipotesi: "SI", "NO", "SI a condizione che si adottino queste
  varianti".
    Onorevoli colleghi, ribadiamo che la presente proposta di
  legge intende introdurre alcune limitate modifiche per una
  miglior attuazione della legge sui rischi rilevanti.
  Ricordiamo ancora che le modifiche recepiscono in larga misura
  sia le proposte avanzate dal Ministero dell'ambiente sia
  quelle sostenute dall'Associazione ambiente e lavoro, dalla
  Lega pr l'ambiente e dalla Società nazionale degli operatori
  della prevenzione.
    Auspichiamo, pertanto, che l'esame della presente proposta
  possa avvenire in tempi rapidi e che sia possibile procedere
  in sede legislativa da parte delle competenti Commissioni
  parlamentari.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-58 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0058 TOTPAG=0063 TOTDOC=0035 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0005 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=005800 00 FASCIDC=12DDL0058 SORTNAV=0005800 000 00000 ZZDDLC58 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati