| 1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"3- bis. Limitatamente alle attività esenti
dall'obbligo di dichiarazione, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, l'individuazione dei
rischi di incidenti rilevanti, di cui al comma 2, s'intende
effettuata se l'attività è conforme, nella progettazione,
nella realizzazione e nella gestione, a tutte le normative e
le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro,
di prevenzione incendi e di tutela della popolazione indicate
nell'articolo 1 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 31 marzo 1989.
3- ter. Fermo quanto previsto dal comma 1, il
fabbricante è tenuto a fornire ai dipendenti e a coloro che
accedono all'azienda per motivi di lavoro, la copia compilata
della "scheda di informazione" di cui all'allegato
V- ter".
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