| 1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"1. Fermo il disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 12,
comma 3, lettera e), il fabbricante è tenuto a far
pervenire alla regione o provincia autonoma, al sindaco e
all'unità sanitaria locale territorialmente competenti, nonché
al prefetto una dichiarazione:
a) qualora eserciti una attività industriale che
comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze
pericolose riportate nell'allegato IV, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con
l'attività industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
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5) prodotti di reazioni accidentali;
b) qualora siano immagazzinate una o più sostanze
pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi
indicate nella prima colonna".
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