| 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"3- bis. Il fabbricante è tenuto ad allegare copia
compilata della "scheda di informazione" di cui all'allegato
V- ter, con le stesse modalità indicate alla lettera
d- bis) del comma 1 dell'articolo 5.
3- ter. Il fabbricante, nei cui stabilimenti siano
ubicati impianti o depositi sottoposti ad obblighi sia di
notifica sia di dichiarazione, è tenuto ad inviare copia della
dichiarazione anche al Ministero dell'ambiente".
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